Art. 14 Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' aumentato di tre unita', quello dei consiglieri di Stato di dieci unita', quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unita'. 2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' aumentata nella misura complessiva di quaranta unita', da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.