Art. 14
 Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla
  legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione
del  Consiglio  di  Stato  e'  aumentato  di  tre  unita', quello dei
consiglieri  di  Stato  di  dieci  unita', quello dei referendari dei
tribunali amministrativi regionali di sessanta unita'.
  2.  A  decorrere  dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione
organica  del  personale  amministrativo del Consiglio di Stato e dei
tribunali   amministrativi   regionali   e'  aumentata  nella  misura
complessiva  di quaranta unita', da ripartire tra le sedi interessate
dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
  3.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.