Art. 16 Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica 1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero disporre consulenza tecnica".