Art. 16 
      Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi  sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26  giugno  1924,  n.
1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le  parole:
", ovvero disporre consulenza tecnica".