Art. 17
  Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa

  1.  L'articolo  4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  4.  -  (Ufficio  del  segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale e' composto
dal  segretario  generale  nonche',  con  competenza per i rispettivi
istituti,  dal  segretario  delegato  per il Consiglio di Stato e dal
segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2.  Il  segretario  generale  e  i  segretari  delegati  assistono il
presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e
svolgono,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  gli altri compiti
previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio
di Stato.
3.  L'incarico  di segretario generale e' conferito ad un consigliere
di  Stato,  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio
di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente
del   Consiglio   di  Stato,  sentito  il  consiglio  di  presidenza,
rispettivamente  ad  un  consigliere  di Stato e ad un consigliere di
tribunale amministrativo regionale.
5.  Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al
compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6.  In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti,
con  provvedimento  del  presidente  del Consiglio di Stato, da altro
magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".