Art. 18
                Modificazione della composizione del
       consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

  1.  L'articolo  7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa
del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa
sulla base della unicita' di accesso e di carriera, con esclusione di
automatismi  collegati  all'anzianita'  di  servizio, il consiglio di
presidenza  e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica
su  proposta  del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede
in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da  sei  magistrati  in servizio presso i tribunali amministrativi
   regionali;
d) da  quattro  cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due
   dal  Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi
   componenti,  tra  i  professori ordinari di universita' in materie
   giuridiche   o   gli   avvocati   con   venti  anni  di  esercizio
   professionale;
e) da  due  magistrati  in  servizio presso il Consiglio di Stato con
   funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da  due  magistrati  in servizio presso i tribunali amministrativi
   regionali,  con  funzioni  di supplenti dei componenti di cui alla
   lettera c).
  2.  All'elezione  dei  componenti  di cui alle lettere b) ed e) del
comma  1,  nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo
comma,  partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso
il  Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali,
senza  distinzione  di  categoria,  con  voto  personale,  segreto  e
diretto.
  3.  I  componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
  4.  I  membri  eletti  che  nel  corso  del  quadriennio  perdono i
requisiti  di  eleggibilita'  o si dimettono, o cessano per qualsiasi
causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali
amministrativi   regionali  o  viceversa,  sono  sostituiti,  per  il
restante  periodo,  dai  magistrati  appartenenti  al  corrispondente
gruppo  elettorale  che seguono gli eletti per il numero dei suffragi
ottenuti.
  5.  I  componenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d), non possono
esercitare  alcuna  attivita'  suscettibile  di  interferire  con  le
funzioni  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali amministrativi
regionali.  Ad  essi  si  applica  il disposto dell'articolo 12 della
legge 13 aprile 1988, n. 117.
  6.  I  membri  supplenti  partecipano  alle sedute del consiglio di
presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
  7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui
al  comma  1,  lettera  d),  sostituisce il presidente ove questi sia
assente o impedito.
  8. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
  2.  In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo
7,  comma  1,  lettera  d),  della legge 27 aprile 1982, n. 186, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del
consiglio  di  presidenza  in  carica  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Il mandato cessa alla scadenza del consiglio
stesso.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della
Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Per  le finalita' previste dal comma 1, e' autorizzata la spesa
di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001.