Art. 2
          Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione

  1.  Dopo  l'articolo  21  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione
sono  decisi  in  camera  di  consiglio,  con  sentenza succintamente
motivata,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine per il
deposito  del  ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano
richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il
ricorso  e'  deciso  in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
data   fissata  per  gli  adempimenti  istruttori.  La  decisione  e'
appellabile  entro  trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza,
entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione della pubblicazione. Nel
giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2.  In  caso  di  totale o parziale accoglimento del ricorso di primo
grado,   il  giudice  amministrativo  ordina  all'amministrazione  di
provvedere  di  norma entro un termine non superiore a trenta giorni.
Qualora  l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine,
il   giudice   amministrativo,  su  richiesta  di  parte,  nomina  un
commissario che provveda in luogo della stessa.
3.   All'atto   dell'insediamento   il  commissario,  preliminarmente
all'emanazione  del  provvedimento  da  adottare  in via sostitutiva,
accerta   se   anteriormente  alla  data  dell'insediamento  medesimo
l'amministrazione  abbia  provveduto, ancorche' in data successiva al
termine   assegnato  dal  giudice  amministrativo  con  la  decisione
prevista dal comma 2".