Art. 20
            Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
              e dei tribunali amministrativi regionali

  1.  Alla  legge  27  aprile  1982,  n.  186,  dopo l'articolo 53 e'
inserito  il  seguente:  "Art.  53-bis.  - (Autonomia finanziaria del
Consiglio  di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A
decorrere  dall'anno  2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi regionali nei
limiti  di  un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base
denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali",
nell'ambito  del  centro  di  responsabilita' "Tesoro" dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica.  Il  bilancio  preventivo ed il rendiconto
sono  trasmessi  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Il  consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa
disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento  e la gestione delle
spese   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali".