Art. 21
               Estensione ai magistrati amministrativi
          della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 1,
                della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
              per i magistrati dell'ordine giudiziario

  1.  La  disposizione  contenuta  nel  comma 1 dell'articolo 7 della
legge  21  febbraio  1990,  n. 36, si applica anche nei confronti dei
magistrati  amministrativi  di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
nonche' dei magistrati della Corte dei conti.