Art. 22 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino