Art. 3
            Disposizioni generali sul processo cautelare

  1.  Il  settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e' sostituito dai seguenti:
"Se  il  ricorrente,  allegando  un  pregiudizio grave e irreparabile
derivante    dall'esecuzione    dell'atto   impugnato,   ovvero   dal
comportamento   inerte   dell'amministrazione,   durante   il   tempo
necessario   a   giungere   ad  una  decisione  sul  ricorso,  chiede
l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una
somma,   che   appaiono,  secondo  le  circostanze,  piu'  idonee  ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il
tribunale  amministrativo  regionale  si  pronuncia  sull'istanza con
ordinanza   emessa   in   camera   di  consiglio.  Nel  caso  in  cui
dall'esecuzione   del   provvedimento   cautelare   derivino  effetti
irreversibili  il  giudice  amministrativo  puo' altresi' disporre la
prestazione   di  una  cauzione,  anche  mediante  fideiussione,  cui
subordinare  la  concessione  o il diniego della misura cautelare. La
concessione  o  il  diniego  della  misura  cautelare non puo' essere
subordinata  a  cauzione  quando  la  richiesta  cautelare attenga ad
interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
integrita'  dell'ambiente,  ovvero  ad altri beni di primario rilievo
costituzionale.   L'ordinanza   cautelare   motiva   in  ordine  alla
valutazione  del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un
sommario  esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del
ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio,
ove ne facciano richiesta.
Prima  della  trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema
gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino
alla   data   della   camera   di   consiglio,  il  ricorrente  puo',
contestualmente   alla  domanda  cautelare  o  con  separata  istanza
notificata  alle  controparti,  chiedere  al presidente del tribunale
amministrativo   regionale,   o  della  sezione  cui  il  ricorso  e'
assegnato,  di  disporre  misure cautelari provvisorie. Il presidente
provvede  con  decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il  decreto  e'  efficace  sino  alla  pronuncia  del  collegio,  cui
l'istanza  cautelare  e'  sottoposta  nella prima camera di consiglio
utile.  Le  predette  disposizioni  si  applicano  anche  dinanzi  al
Consiglio  di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare
e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In   sede   di   decisione  della  domanda  cautelare,  il  tribunale
amministrativo    regionale,    accertata    la    completezza    del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti,
sentite  sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito  a  norma  dell'articolo  26.  Ove  necessario,  il  tribunale
amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e
fissa  contestualmente  la  data  della  successiva  trattazione  del
ricorso  a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le
misure cautelari interinali.
Con  l'ordinanza  che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro
un'ordinanza   cautelare   ovvero   li   dichiara   inammissibili   o
irricevibili,  il  giudice  puo'  provvedere in via provvisoria sulle
spese   del   procedimento   cautelare.   L'ordinanza  del  tribunale
amministrativo  regionale  di  accoglimento della richiesta cautelare
comporta  priorita'  nella  fissazione  della data di trattazione del
ricorso nel merito.
La  domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse
e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili
solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel  caso  in  cui  l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza
alle   misure   cautelari   concesse,   o  vi  abbia  adempiuto  solo
parzialmente,  la  parte  interessata  puo',  con  istanza motivata e
notificata  alle  altre  parti,  chiedere al tribunale amministrativo
regionale   le   opportune   disposizioni   attuative.  Il  tribunale
amministrativo  regionale  esercita  i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza  al  giudicato,  di  cui  all'articolo  27, primo comma,
numero  4),  del  testo  unico  delle  leggi  sul Consiglio di Stato,
approvato  con  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni,   e   dispone  l'esecuzione  dell'ordinanza  cautelare
indicandone  le  modalita'  e,  ove  occorra,  il  soggetto  che deve
provvedere.
Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi
avanti al Consiglio di Stato".
  2.  All'articolo  28  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
"Contro  le  ordinanze  dei tribunali amministrativi regionali di cui
all'articolo  21,  commi  settimo  e  seguenti, e' ammesso ricorso in
appello,   da   proporre   nel   termine  di  sessanta  giorni  dalla
notificazione  dell'ordinanza,  ovvero  di  centoventi  giorni  dalla
comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria".
  3.  Per  l'impugnazione  delle  ordinanze gia' emanate alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  il termine di centoventi
giorni  decorre  da  quest'ultima  data, sempre che cio' non comporti
riapertura  o  prolungamento  del  termine  previsto  dalla normativa
anteriore.
  4.  Nell'ambito  del  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica  puo'  essere  concessa,  a  richiesta del ricorrente, ove
siano  allegati  danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione
dell'atto,  la  sospensione  dell'atto  medesimo.  La  sospensione e'
disposta   con  atto  motivato  del  Ministero  competente  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.