Art. 4
    Disposizioni particolari sul processo in determinate materie

  1.  Dopo  l'articolo  23  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
inserito il seguente:
"Art.  23-bis.  -  1.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa
aventi ad oggetto:
a) i  provvedimenti  relativi a procedure di affidamento di incarichi
   di  progettazione  e  di  attivita' tecnico-amministrative ad esse
   connesse;
b) i   provvedimenti   relativi  alle  procedure  di  aggiudicazione,
   affidamento  ed  esecuzione  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
   utilita',  ivi  compresi  i bandi di gara e gli atti di esclusione
   dei   concorrenti,  nonche'  quelli  relativi  alle  procedure  di
   occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette
   opere;
c) i   provvedimenti   relativi  alle  procedure  di  aggiudicazione,
   affidamento  ed  esecuzione  di  servizi pubblici e forniture, ivi
   compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d) i    provvedimenti   adottati   dalle   autorita'   amministrative
   indipendenti;
e) i  provvedimenti  relativi  alle procedure di privatizzazione o di
   dismissione  di  imprese  o beni pubblici, nonche' quelli relativi
   alla  costituzione,  modificazione  o  soppressione  di  societa',
   aziende  e  istituzioni  ai  sensi  dell'articolo 22 della legge 8
   giugno 1990, n. 142;
f) i  provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio
   dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i  provvedimenti  di  scioglimento  degli  enti  locali  e  quelli
   connessi  concernenti  la  formazione  e  il  funzionamento  degli
   organi.
  2.  I  termini  processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo
quelli per la proposizione del ricorso.
  3.   Salva   l'applicazione  dell'articolo  26,  quarto  comma,  il
tribunale  amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciarsi sulla
domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del  contraddittorio
ovvero  disposta  l'integrazione  dello stesso ai sensi dell'articolo
21,   se   ritiene   ad  un  primo  esame  che  il  ricorso  evidenzi
l'illegittimita'   dell'atto   impugnato   e  la  sussistenza  di  un
pregiudizio  grave  e  irreparabile,  fissa  con ordinanza la data di
discussione  nel  merito  alla prima udienza successiva al termine di
trenta  giorni  dalla  data  di  deposito  dell'ordinanza. In caso di
rigetto  dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo
regionale,  ove  il  Consiglio  di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado,   la   pronunzia   di   appello   e'  trasmessa  al  tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta  giorni decorre dalla data di
ricevimento  dell'ordinanza  da  parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti.
  4.  Nel  giudizio  cautelare  di  cui  al  comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito
o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono
depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
  5.  Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'
ed  urgenza,  il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di
Stato  possono  disporre  le opportune misure cautelari, enunciando i
profili  che,  ad  un  sommario  esame,  inducono  a  una ragionevole
probabilita' sul buon esito del
  6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza e'
pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data  dell'udienza, mediante
deposito in segreteria.
  7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza
del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui
al  comma  1  e' di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi
giorni  dalla pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della  sentenza, proporre
appello   nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
dispositivo,  con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni
dalla  notificazione  ed  entro centoventi giorni dalla comunicazione
della pubblicazione della sentenza.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti
al  Consiglio  di  Stato,  in  caso  di  domanda di sospensione della
sentenza appellata".
  2.  Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n.
135,  e  il  comma  27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249.
  3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della
legge  7  agosto  1990,  n. 241, il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente  senza  l'assistenza  del  difensore. L'amministrazione
puo'  essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche'
in   possesso   della   qualifica   di   dirigente,  autorizzato  dal
rappresentante legale dell'ente.