Art. 5
                    Giudice unico delle pensioni

  1.  In  materia  di  ricorsi  pensionistici,  civili, militari e di
guerra  la  Corte  dei conti, in primo grado, giudica in composizione
monocratica,   attraverso   un   magistrato  assegnato  alla  sezione
giurisdizionale  regionale  competente per territorio, in funzione di
giudice   unico.  In  sede  cautelare  la  Corte  giudica  sempre  in
composizione collegiale.
  2.  Innanzi  al  giudice  unico  delle  pensioni  si  applicano gli
articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  ricorrente  risulti deceduto il giudice
dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi
ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale,
contenente  i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza  che  il giudizio deve essere riassunto entro il termine
di  novanta  giorni  a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati
gratuitamente.  Se  nessuno  degli  eredi  provvede  a  riassumere il
giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso
il giudizio e' dichiarato estinto.