Art. 6
              Disposizioni in materia di giurisdizione

  1.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo   tutte   le  controversie  relative  a  procedure  di
affidamento  di  lavori,  servizi  o  forniture  svolte  da  soggetti
comunque   tenuti,   nella   scelta   del  contraente  o  del  socio,
all'applicazione  della  normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti  di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale.
  2.  Le  controversie  concernenti  diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione  del  giudice  amministrativo  possono  essere  risolte
mediante arbitrato rituale di diritto.