Art. 7
        Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

  1.  Al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  33.  -  1.  Sono  devolute  alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  tutte le controversie in materia di pubblici
servizi,  ivi  compresi  quelli afferenti alla vigilanza sul credito,
sulle   assicurazioni   e   sul   mercato   mobiliare,   al  servizio
farmaceutico,  ai  trasporti,  alle telecomunicazioni e ai servizi di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
    a)  concernenti  la  istituzione,  modificazione  o estinzione di
soggetti  gestori  di  pubblici  servizi,  ivi  comprese  le  aziende
speciali,   le  istituzioni  o  le  societa'  di  capitali  anche  di
trasformazione urbana;
    b)   tra  le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  comunque
denominati di pubblici servizi;
    c)  in  materia  di  vigilanza  e  di  controllo nei confronti di
gestori dei pubblici servizi;
    d)  aventi  ad  oggetto  le  procedure  di affidamento di appalti
pubblici  di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti  alla  applicazione  delle norme comunitarie o della normativa
nazionale o regionale;
    e)  riguardanti  le  attivita'  e  le prestazioni di ogni genere,
anche  di  natura  patrimoniale,  rese  nell'espletamento di pubblici
servizi,  ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale  e  della  pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti
individuali  di  utenza  con  soggetti  privati,  delle  controversie
meramente  risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose
e delle controversie in materia di invalidita'.
  3.  All'articolo  5,  primo  comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".";
   b) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  34.  -  1.  Sono  devolute  alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
  2.  Agli  effetti  del  presente  decreto,  la  materia urbanistica
concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
  3. Nulla e' innovato in ordine:
    a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
    b)  alla  giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza   dell'adozione   di   atti  di  natura  espropriativa  o
ablativa";
   c) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  35.  -  1.  Il  giudice  amministrativo,  nelle controversie
devolute  alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso
la  reintegrazione  in  forma  specifica,  il  risarcimento del danno
ingiusto.
  2.  Nei  casi  previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo'
stabilire  i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il
gestore  del  pubblico  servizio devono proporre a favore dell'avente
titolo  il  pagamento  di  una  somma entro un congruo termine. Se le
parti   non   giungono   ad  un  accordo,  con  il  ricorso  previsto
dall'articolo  27,  primo comma, numero 4), del testo unico approvato
con  regio  decreto  26  giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la
determinazione della somma dovuta.
  3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1,
puo'  disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento.
  L'assunzione  dei  mezzi di prova e l'espletamento della consulenza
tecnica  d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di
cui  al  regio  decreto  17  agosto 1907, n. 642, tenendo conto della
specificita'  del  processo amministrativo in relazione alle esigenze
di celerita' e concentrazione del giudizio.
  4.  Il  primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e' sostituito dal seguente: "Il tribunale
amministrativo   regionale,   nell'ambito  della  sua  giurisdizione,
conosce   anche   di   tutte   le  questioni  relative  all'eventuale
risarcimento  del  danno, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".
  5.  Sono  abrogati  l'articolo  13 della legge 19 febbraio 1992, n.
142,  e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice
ordinario  delle  controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi".