Art. 8
                       Giurisdizione esclusiva

  1.  Nelle  controversie  devolute  alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi di
natura  patrimoniale,  si applica il capo I del titolo I del libro IV
del  codice  di  procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il
presidente  o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone
con ricorso.
  2.  Nelle  controversie  devolute  alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo,  aventi  ad  oggetti  diritti  soggettivi di
natura   patrimoniale,  il  tribunale  amministrativo  regionale,  su
istanza  di  parte,  dispone  in  via  provvisionale,  con  ordinanza
provvisoriamente  esecutiva,  la  condanna  al  pagamento di somme di
denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti
di  cui  agli  articoli  186-bis  e  186-ter  del codice di procedura
civile.
  3.  Al  fine  di  cui  al  comma  2,  il  presidente  del tribunale
amministrativo  regionale, ovvero il presidente della sezione interna
o  della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione
nella  prima  camera  di  consiglio  utile,  e  quando  cio'  non sia
possibile,  entro  un termine di trenta giorni successivo al deposito
del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
  4.  Il  procedimento  di  cui  ai  commi  1 e 2 si applica anche al
giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.