Art. 9
                   Decisioni in forma semplificata
               e perenzione dei ricorsi ultradecennali

  1.  All'articolo  26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo
comma e' sostituito dai seguenti:
"Nel  caso  in  cui  ravvisino  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la
manifesta   irricevibilita',   inammissibilita',  improcedibilita'  o
infondatezza  del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il
Consiglio  di  Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La
motivazione   della   sentenza   puo'   consistere  in  un  sintetico
riferimento  al  punto  di  fatto  o  di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero,  se  del  caso,  ad  un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice  provvede  anche sulle spese di giudizio, applicando le norme
del codice di procedura civile.
La  decisione  in  forma  semplificata e' assunta, nel rispetto della
completezza  del  contraddittorio,  nella camera di consiglio fissata
per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito
dell'esame  istruttorio  previsto  dal secondo comma dell'articolo 44
del  testo  unico  delle  leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le  decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme
di impugnazione previste per le sentenze.
La  rinuncia  al ricorso, la cessazione della materia del contendere,
l'estinzione  del  giudizio  e  la  perenzione  sono pronunciate, con
decreto,  dal  presidente della sezione competente o da un magistrato
da  lui  delegato. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da'
formale  comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta
giorni  dalla  comunicazione  ciascuna  delle  parti  costituite puo'
proporre  opposizione  al  collegio,  con  atto notificato a tutte le
altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro
dieci  giorni  dall'ultima  notifica. Nei trenta giorni successivi il
collegio  decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le
parti  che  ne  facciano  richiesta,  con  ordinanza  che, in caso di
accoglimento  della  opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso
nel  ruolo  ordinario.  Nel  caso  di  rigetto, le spese sono poste a
carico  dell'opponente  e vengono liquidate dal collegio nella stessa
ordinanza,  esclusa  la possibilita' di compensazione anche parziale.
L'ordinanza  e'  depositata  in  segreteria, che ne da' comunicazione
alle   parti   costituite.   Avverso  l'ordinanza  che  decide  sulla
opposizione  puo'  essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di
appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti
i termini processuali".
  2.  A  cura  della  segreteria e' notificato alle parti costituite,
dopo  il  decorso  di  dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi,
apposito  avviso  in  virtu'  del  quale  e'  fatto  onere alle parti
ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con
la   firma  delle  parti  entro  sei  mesi  dalla  data  di  notifica
dell'avviso  medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata
nuova  domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del
termine  assegnato,  dichiarati  perenti  con  le  modalita'  di  cui
all'ultimo  comma  dell'articolo  26  della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e
la  perenzione  dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2,
si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia
di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
  4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e' sostituito dal seguente:
"Negli  altri  casi  il  presidente fissa immediatamente la camera di
consiglio  per  la sommaria delibazione del regolamento di competenza
proposto.  Qualora  il  collegio,  sentiti  i  difensori delle parti,
rilevi,  con  decisione  semplificata,  la manifesta infondatezza del
regolamento  di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese
di   giudizio;   in   caso  contrario  dispone  che  gli  atti  siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato".