Art. 2
                         Crediti annullabili

  1.  Formano  oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti,
in  conto  capitale  e  in  conto  interessi,  verso  i  Paesi di cui
all'articolo 1, relativi a:
    a)  crediti  di  aiuto  concessi  ai sensi delle leggi 9 febbraio
1979,  n.  38,  3  gennaio  1981,  n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive   modificazioni,   per   un   importo   non  inferiore  al
controvalore  di  3.000  miliardi di lire italiane e non superiore al
controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;
    b)  crediti  assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n.
955,  5  luglio  1961,  n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio
1977,  n.  227,  e successive modificazioni, nella cui titolarita' la
SACE  e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo
e  assistiti  da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore
al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al
controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.
  2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti,
sentiti  i  Paesi  maggiormente  creditori, anche mediante i seguenti
interventi:
    a)   riduzione   o   rinegoziazione,  mediante  appositi  accordi
bilaterali definiti con i Paesi interessati;
    b)  conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche'
effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico,
e   per   la  riduzione  della  poverta',  da  realizzare  nei  Paesi
interessati,  tramite  enti  e  organizzazioni  che  abbiano raccolto
liberalita'  in  forma  documentata  per  iniziative di riduzione del
debito;
    c)  conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con
i  Paesi  interessati,  a  condizione  che  tali Paesi si impegnino a
destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per
la  riduzione  della  poverta',  per  il mantenimento o il ripristino
dell'equilibrio  geobiologico,  con  il coinvolgimento della societa'
civile locale.
  3.  I  crediti  di  cui  al  presente  articolo,  per  un ammontare
complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi
di  lire  italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 2:
              -  La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca: "Cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
              -  La  legge  3 gennaio 1981, n. 7, reca: "Stanziamenti
          aggiuntivi  per  l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
          di sviluppo".
              -  La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca: "Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via di sviluppo".
              -   La   legge   22 dicembre   1953,   n.   955,  reca:
          "Disposizioni      sull'assicurazione      dei      crediti
          all'esportazione,   soggetti   a   rischi  speciali  e  sul
          finanziamento  dei  crediti  a  medio  termine derivanti da
          esportazioni relative a forniture speciali".
              -  La  legge 5 luglio 1961, n. 635, reca: "Disposizioni
          sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei crediti alle
          esportazioni  di merci e servizi, alla esecuzione di lavori
          all'estero,  nonche'  all'assistenza  ai  Paesi  in  via di
          sviluppo".
              -   La   legge   28 febbraio   1967,   n.   131,  reca:
          "Disposizioni  sull'assicurazione  e  sul finanziamento dei
          crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci e servizi,
          all'esecuzione  di lavori all'estero nonche' all'assistenza
          ai Paesi in via di sviluppo".
              -  La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori  all'estero  nonche'  alla  cooperazione economica e
          finanziaria in campo internazionale".