Art. 3
         Condizioni, modalita' e' termini dell'annullamento

  1.  Le  condizioni, le modalita' e i termini dell'annullamento, ivi
incluse  le  eventuali  operazioni  di  conversione, sono definiti in
appositi  accordi  intergovernativi  bilaterali  con  i singoli Paesi
interessati.
  2. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di
tutti  gli  strumenti  ed  i meccanismi contemplati nell'ambito delle
intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.
  3.  Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare
un  progetto  di  utilizzo  a scopo sociale del risparmio conseguito,
prevalentemente   nei   settori   dell'agricoltura,   della  sanita',
dell'istruzione e delle infrastrutture.