Art. 4
                         Norme di attuazione

  1.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  da  emanare  di  concerto con il Ministro
degli  affari  esteri  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalita'
per  la  stipula  degli  accordi  di attuazione della presente legge,
nonche'   le  modalita'  per  la  sospensione  degli  interventi  nei
confronti  di  Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito
degli aiuti.
  2.  Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti commissioni
parlamentari,  da  rendere  entro il termine di quaranta giorni dalla
data di trasmissione.
  3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, e' abrogata.
 
          Note all'art. 4:
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  La  legge 28 marzo 1991, n. 106, reca: "Disposizioni
          in  materia  di  crediti  concessi dall'Italia, a titolo di
          aiuto, a Paesi in via di sviluppo".