Art. 5 Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie 1. Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.