Art. 5
            Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie

  1.  Nei  casi  di  catastrofe  naturale e nelle situazioni di gravi
crisi   umanitarie,   al   fine  di  alleviare  le  condizioni  delle
popolazioni  coinvolte,  possono  essere  annullati,  parzialmente  o
totalmente,  i  crediti  di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai
Paesi colpiti da tali eventi.