Art. 6
                       Relazione al Parlamento

  1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre  di  ciascun  anno, una relazione sullo stato di attuazione
della  medesima,  che  deve  necessariamente  contenere  informazioni
relative   ai   singoli   Paesi   in  via  di  sviluppo  beneficiari,
l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso
d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonche'
la  data  e  l'ammontare  del  credito  annullato.  La  relazione  e'
corredata  dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori
corrispondenti   ai   crediti   di  aiuto  oggetto  di  annullamento,
dall'elenco    completo    delle    operazioni    assicurate,   dalla
documentazione   relativa   alle  controgaranzie  fornite  dai  Paesi
debitori    e    dall'elenco   dei   beneficiari   degli   indennizzi
corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto
dell'annullamento.  Nella  relazione  sono  riportati  i  dati  e  le
informazioni  relativi  agli  enti e alle organizzazioni attraverso i
quali  sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera  b).  La  relazione contiene, altresi', dati analitici, Paese
per  Paese,  con  cui  sono  individuate le misure per la sospensione
degli  interventi  nei  confronti  dei  Paesi  che  fuoriescano dalle
condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.