Art. 7
               Regole internazionali del debito estero

  1.   Il  Governo,  nell'ambito  delle  istituzioni  internazionali,
competenti,   propone  l'avvio  delle  procedure  necessarie  per  la
richiesta  di  parere  alla  Corte  internazionale di giustizia sulla
coerenza  tra  le  regole  internazionali  che disciplinano il debito
estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali
del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.