Art. 7 Regole internazionali del debito estero 1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali, competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.