IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che
conferisce   al   Governo   la  delega  ad  emanare,  tra  le  altre,
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n.  490,  concernente  il riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi
ai   principi,   ai   criteri  direttivi  e  alle  procedure  di  cui
all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Considerato  che le rappresentanze del personale non hanno espresso
il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
  Acquisito  il  parere della competente commissione permanente della
Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000;
  Considerato che la competente commissione permanente del Senato non
ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  dei  trasporti  e  della  navigazione, dell'interno, per la
funzione  pubblica  e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Modifica all'articolo 2
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Alle  lettere  d),  e), j) e k) del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490, le parole: "della
Marina" sono sostituite dalle seguenti: "militare marittimo".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - La  legge  31 marzo  2000,  n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 4 aprile
          2000 - serie generale - n. 79.
              - Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario  della  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 1998, n.
          17.
              - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel
          supplemento   ordinario   della  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  del  28 dicembre  1996,  n.  303;  si
          riporta il testo dell'art. 1, commi 96, 97 e 100:
              "96.      Nel     quadro     della     ristrutturazione
          dell'organizzazione  centrale,  territoriale  e  periferica
          della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti
          dalla   legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  le  dotazioni
          organiche  e  le  consistenze  effettive  complessive degli
          ufficiali  in  servizio  permanente  dell'esercito, esclusa
          l'Arma  dei  carabinieri, della Marina militare, escluso il
          corpo   delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica
          militare  sono  ridotte  del  25 per cento entro otto anni,
          attraverso  la  riduzione  almeno  del  30  per cento della
          alimentazione dei ruoli".
              "97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il
          Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro dodici mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
          stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli ufficiali, che
          dovranno:
                a) definire  per  ciascuna Forza armata, in relazione
          alle  esigenze  ordinativo-funzionali  da  soddisfare ed ai
          livelli  gerarchici  da  assicurare, in rapporto anche alle
          funzioni  da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
          dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
          similari,  i  ruoli  normali  e  speciali  anche attraverso
          revisione  dei  ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
          soppressione;   esaurimento  ovvero  istituzione  di  nuovi
          ruoli,   con   determinazione  delle  relative  consistenze
          organiche;
                b) apportare   le   necessarie   modificazioni   alla
          normativa   vigente   al  fine  di  realizzare,  in  ambito
          interforze,  avanzamenti  normalizzati paritetici ed uguali
          limiti  di  eta'  per  la cessazione dal servizio tra ruoli
          omologhi preposti a funzioni similari;
                c) prolungare   opportunamente   la   permanenza  nei
          singoli  gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta',
          che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
                d) aggiornare,  in chiave riduttiva, i numeri massimi
          di  cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a
          quanto  previsto  nel  comma  96,  precisando le cariche da
          escludere  dal collocamento in aspettativa per riduzione di
          quadri,  di  cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del
          1973;
                e) regolare   con   norme   transitorie  il  graduale
          passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa
          a  quella  che  verra'  definita con i decreti legislativi,
          tenendo  conto  dei  giudizi  di  idoneita'  espressi dalle
          commissioni  di  avanzamento alla data di entrata in vigore
          dei  predetti  decreti,  nonche' disciplinando il transito,
          senza  oneri  aggiuntivi,  del personale eccedente in altre
          amministrazioni;
                f) prevedere      la     semplificazione     e     la
          razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione
          del  personale  ai  fini dell'avanzamento, nel rispetto dei
          principi  sanciti  dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
          dalla    legge    19 maggio    1986,   n.   224,   mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di voti numerici quale sintesi
          valutativa della documentazione caratteristica disponibile,
          la   razionalizzazione   del   funzionamento   dei  collegi
          giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche'
          procedure  di  verifica  dell'operato  delle commissioni di
          avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
                g) aggiornare  la  normativa  relativa alla posizione
          dell'ausiliaria,  limitandone  le  condizioni  di  accesso,
          riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
          per  la  cessazione dal servizio previsti per le differenti
          categorie  del  pubblico  impiego,  ampliandone le cause di
          esclusione  e  di cessazione anticipata e ridisciplinandone
          le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
          il   versamento   delle   ritenute   contributive  ai  fini
          pensionistici  per tutta la durata della permanenza in tale
          posizione;
                h) realizzare    economie   nette   di   spesa,   con
          riferimento  agli  oneri  per  gli  ufficiali  in  servizio
          permanente   effettivo   previsti   ai  fini  del  bilancio
          triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire
          60  miliardi  nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 84
          miliardi nel 1999".
              "100.   Il   Governo,  sentite  le  rappresentanze  del
          personale,  trasmette  alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
          ai  commi  97  e 99, al fine dell'espressione del parere da
          parte    delle    competenti    Commissioni    parlamentari
          permanenti".
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli  ufficiali a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
          23 dicembre  1996, n. 662), come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  2  (Ruoli degli ufficiali delle Forze armate con
          esclusione  di  quelli  dell'Arma  dei carabinieri). - 1. I
          ruoli  nei  quali  sono iscritti gli ufficiali del servizio
          permanente dell'Esercito sono i seguenti:
                a) ruolo  normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni;
                b) ruolo   normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali;
                c) ruolo    normale   del   Corpo   degli   ingegneri
          dell'Esercito;
                d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
                e) ruolo  normale  del  Corpo di amministrazione e di
          commissariato dell'Esercito;
                f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni;
                g) ruolo  speciale  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali;
                h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
                i) ruolo  speciale  del Corpo di amministrazione e di
          commissariato dell'Esercito.
              2.  I  ruoli  nei quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente della Marina sono i seguenti:
                a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
                b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
                c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
                d) ruolo   normale   del   Corpo  sanitario  militare
          marittimo;
                e) ruolo  normale del Corpo di commissariato militare
          marittimo;
                f) ruolo  normale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto;
                g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
                h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
                i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
                j) ruolo   speciale   del  Corpo  sanitario  militare
          marittimo;
                k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
          marittimo;
                l) ruolo  speciale  del  Corpo  delle  capitanerie di
          porto.
              3.  I  ruoli  nei quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
                a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
                b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
                c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
                d) ruolo   normale   del   Corpo   di   commissariato
          aeronautico;
                e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
                f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
                g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
                h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
                i) ruolo   speciale   del   Corpo   di  commissariato
          aeronautico;
                j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
              4.  Gli  ufficiali  dell'ausiliaria,  gli  ufficiali di
          complemento,  gli  ufficiali  della  riserva nonche' quelli
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
              5.  Relativamente  ai  ruoli  dell'Arma dei carabinieri
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
          legislativo   24 marzo   1993,  n.  117  (5)  e  successive
          modificazioni ed integrazioni".