Art. 10
                      Modifica all'articolo 21
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"4.   Gli  ufficiali,  giudicati  non  idonei  all'avanzamento,  sono
nuovamente  valutati  a  distanza  di  un  anno  dal  giudizio di non
idoneita'  e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con
anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati  valutati
l'ultima volta.".
  2.  Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,   n.   490,   le  parole:  "con  anzianita'  riferita  all'anno
dell'ultima   valutazione"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con
anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati  valutati
l'ultima volta".
 
          Nota all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21 del decreto
          legislativo  30  dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  21  (Formazione  delle aliquote di valutazione e
          modalita' di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno,
          il   direttore   generale   della  direzione  generale  del
          personale militare, con apposite determinazioni, indica per
          ciascuna  Forza  Armata,  per  ciascun  grado  e ruolo, gli
          ufficiali  da  valutare  per  la  formazione  dei quadri di
          avanzamento  per  l'anno successivo. In tali determinazioni
          sono inclusi:
                a) gli  ufficiali  non ancora valutati che, alla data
          suddetta,  abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte
          dagli articoli 19 e 20;
                b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti
          in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
                c) gli  ufficiali  da  valutare  o rivalutare perche'
          sono  venute  a cessare le cause che ne avevano determinato
          la   sospensione  della  valutazione  o  della  promozione,
          compresi  gli  ufficiali  trovatisi nelle condizioni di cui
          all'articolo 14, comma 2.
              2.  I  tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare
          per  l'avanzamento  sono  inclusi  in tre distinte aliquote
          formate  sulla  base  delle  anzianita'  di grado, indicate
          nelle  tabelle  1,  2  e  3 annesse al presente decreto. Il
          periodo  di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella
          seconda  aliquota  costituisce  elemento preminente ai fini
          della  valutazione  dei  tenenti  colonnelli, inclusi nella
          terza aliquota.
              3.  I  capitani  dei  ruoli  normali  e  speciali, gia'
          valutati  due  volte  per  l'avanzamento  a scelta al grado
          di maggiore,  giudicati  idonei  e  non iscritti in quadro,
          sono  valutati  l'anno  successivo  per  la  promozione  ad
          anzianita'.
              4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,
          sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio
          di  non  idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro,
          sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
          sono stati valutati l'ultima volta.
              5.  Gli  ufficiali,  giudicati per la seconda volta non
          idonei  all'avanzamento,  sono  ulteriormente  valutati nel
          quarto  anno  successivo  ad  ogni  giudizio negativo e, se
          giudicati   idonei  e  iscritti  in  quadro,  promossi  con
          anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati
          valutati l'ultima volta
              6.  Il  direttore generale della direzione generale del
          personale   militare  con  proprie  determinazioni  indica,
          altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
          l'avanzamento   per   non   aver  raggiunto  le  condizioni
          prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi
          nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva
          alla data del raggiungimento delle predette condizioni".