Art. 11 Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.". 2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "Le promozioni" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 23 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo. 2. Le promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni".