Art. 11
                      Modifica all'articolo 23
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  23  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal
giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle
tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.".
  2.  Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  dopo  le  parole:  "Le  promozioni" sono inserite le
seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23 del decreto
          legislativo  30  dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  23  (Promozioni  annuali). - 1. Nei gradi in cui
          l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
          fisse  annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
          1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
              1-bis.  Le  promozioni ad anzianita' sono conferite con
          decorrenza  dal  giorno  del  compimento  delle  anzianita'
          richieste  alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al
          presente decreto legislativo.
              2.  Le  promozioni  di  cui  ai  commi  1  e 1-bis sono
          conferite  con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4,
          della   legge  20 settembre  1980,  n.  574,  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  7 della legge 10 dicembre 1973, n.
          804 e successive modificazioni".