Art. 12
                      Modifica all'articolo 26
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  26 il comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"1.  I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con
esito  favorevole  il  terzo  anno  del ciclo formativo sono nominati
guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo
formativo   prescritto,   l'anzianita'   relativa   degli   ufficiali
subalterni  e'  rideterminata  secondo  le  modalita' stabilite dagli
ordinamenti di Forza Arma.".
 
          Nota all'art. 12:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  26 (Ufficiali  subalterni  della marina). - 1. I
          frequentatori  dell'Accademia navale che abbiano completato
          con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono
          nominati  guardiamarina  in  servizio  permanente.  Fino al
          completamento  del ciclo formativo prescritto, l'anzianita'
          relativa   degli   ufficiali  subalterni  e'  rideterminata
          secondo  le  modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza
          Armata.
              2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal
          ciclo  formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in
          ruolo  dopo  i parigrado che hanno superato gli esami nelle
          sessioni ordinarie.
              3. Gli  ufficiali,  che  per  motivi  di servizio o per
          motivi   di   salute,   riconosciuti   con   determinazione
          ministeriale,  superino  gli  esami  prescritti  dal  ciclo
          formativo  con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che
          ad  essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
          previsti.
              4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
          non  abbiano  completato  gli  studi per uno degli anni del
          ciclo   formativo  sono  ammessi  a  completarli  nell'anno
          successivo  purche'  non ne abbiano gia' ripetuto uno negli
          anni  precedenti.  In  tal  caso  essi transitano nel corso
          successivo  e  sono  iscritti  in  ruolo  dopo l'ultimo dei
          parigrado  del  corso  cui  sono  aggregati, assumendone la
          stessa anzianita' assoluta.
              5. Fermo   restando   quando   previsto  dall'art.  65,
          comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano
          completato  gli  studi  prescritti  per  uno degli anni del
          ciclo  formativo,  o  non siano stati ammessi a completarli
          nell'anno  successivo  per  i  motivi  indicati al comma 4,
          possono  essere  trasferiti,  purche'  idonei in attitudine
          professionale,  anche in soprannumero, con il primo grado e
          con   la   propria   anzianita',  nel  ruolo  speciale  dei
          rispettivi  Corpi  con  le  modalita' indicate dal comma 1,
          lettera b),  dell'art.  5. Essi sono iscritti in tali ruoli
          dopo  i  pari  grado  in  possesso  della stessa anzianita'
          assoluta.
              6. La  nomina  a  Guardiamarina  decorre,  ai soli fini
          giuridici, alla data di acquisizione del grado aspirante".