Art. 13
                      Modifica all'articolo 27
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  le  parole:  "gli studi applicativi" sono sostituite
dalle seguenti: "il ciclo formativo".
  2.  Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  a  490,  dopo  le  parole:  "Gli  ufficiali"  sono inserite le
seguenti:   "dei   ruoli   normali,  per  i  quali  sia  previsto  il
completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie".
  3.  Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  le  parole:  "il giorno precedente il compimento del
quarto anno di permanenza nel grado," sono sostituite dalle seguenti:
"il  giorno  precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista
dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,".
 
          Nota all'art. 13:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.   27 (Ufficiali   subalterni   della   Marina   -
          Conseguimento  del  diploma  di laurea). - 1. Gli ufficiali
          subalterni  dei  ruoli  normali debbono completare il ciclo
          formativo  e  conseguire  il  diploma  di laurea secondo le
          modalita'  entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di
          Forza Armata.
              2. Gli  ufficiali  dei  ruoli  normali, per i quali sia
          previsto   il   completamento  dell'iter  di  studi  presso
          strutture  universitarie  che  non  abbiano  conseguito  il
          diploma  di  laurea  entro  il  periodo  prescritto possono
          avanzare  circostanziata  domanda  intesa  ad  ottenere  un
          proroga   di   durata   non   superiore   a   dodici  mesi.
          L'Amministrazione  ha  facolta'  di  accogliere le domande,
          previsto  esame,  da  parte  di  una  apposita  commissione
          nominata  con decreto ministeriale, del curriculum di studi
          e  degli  elementi desunti dalla documentazione valutativa.
          Gli  ufficiali,  qualora fruiscano di una proroga di durata
          superiore  a  tre  mesi,  transitano nel corso successivo e
          sono  iscritti  in  ruolo  dopo  l'ultimo dei parigrado del
          corso  cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita'
          assoluta.
              3. Gli  ufficiali  che  conseguono il diploma di laurea
          con   ritardo   per   motivi  di  salute  riconosciuti  con
          determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto
          che  ad  essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei
          tempi previsti.
              4. Fermo   restando   quanto   previsto  dall'art.  65,
          comma 5,  gli  ufficiali,  che  conseguano  la  laurea  nel
          periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo
          di   proroga,   possono   essere   trasferiti,   anche   in
          soprannumero,  con  il  proprio  grado  e  con  la  propria
          anzianita',  nel  ruolo  speciale  dei  rispettivi Corpi in
          applicazione  di  quanto  previsto  al comma 1, lettera b),
          dell'art.  5.  Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari
          grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
              5. Per  i  sottotenenti  di  vascello dei ruoli normali
          viene  stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo
          ordine  di  anzianita'  il  giorno precedente il compimento
          dell'anzianita'  minima  prevista  dal presente decreto per
          l'avanzamento  al  grado  superiore, in base all'attitudine
          professionale  ed  al  rendimento  in  servizio valutai per
          ciascun    ufficiale   dalla   Commissione   ordinaria   di
          avanzamento.   Con   apposito   decreto  ministeriale  sono
          stabilite le modalita' della predetta valutazione".