Art. 13 Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli studi applicativi" sono sostituite dalle seguenti: "il ciclo formativo". 2. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo le parole: "Gli ufficiali" sono inserite le seguenti: "dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie". 3. Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "il giorno precedente il compimento del quarto anno di permanenza nel grado," sono sostituite dalle seguenti: "il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 27 (Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata. 2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere un proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previsto esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali, che conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutai per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione".