Art. 14
                      Modifica all'articolo 28
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  dopo  la  parola: "corso" sono aggiunte le seguenti:
"secondo  le  modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia
Aeronautica".
  2.  Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  a  490,  le  parole: "elaborato secondo le norme regolamentari
dell'Accademia  Aeronautica,  ridotto  in  centesimi,  e  del  punto,
espresso in centesimi attribuito all'ufficiale al completamento degli
studi  previsti  nell'ultimo  anno  di  corso." sono sostituite dalle
seguenti:  "e  del  punto  attribuito  all'ufficiale al completamento
degli  studi,  entrambi  ridotti in centesimi ed elaborati secondo le
norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.".
  3.  Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, le parole: "dell'ultimo anno di corso" sono sostituite
dalle  seguenti:  "al  termine  dell'ultimo  anno  di  corso  con  le
modalita' definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata".
  4.  I  commi  7  e  8  dell'articolo  28 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti:
"7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono
trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita',
previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
    a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma
contratti,  se  appartenenti  al  ruolo  naviganti  normale una volta
conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
    b)  nel  ruolo  speciale  delle  armi, se non hanno conseguito il
brevetto  di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli
obblighi   di   ferma  assunti  in  precedenza  con  quelli  previsti
dall'articolo  7,  comma  2,  con  decorrenza dalla data di nomina ad
aspiranti ufficiali;
    c)   nei   ruoli  speciali,  mantenendo  gli  obblighi  di  ferma
contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi.
  8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato
gli  studi  senza  conseguire  il  brevetto  di  pilota militare o di
navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado
e  la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la
ferma   di   cui   all'articolo  7,  comma  2,  in  luogo  di  quella
precedentemente  assunta.  L'ordine  di  precedenza  rispetto ai pari
grado  ed  anzianita'  iscritti  in ruolo e' stabilito sulla base del
punteggio  di  merito  elaborato  ai sensi del comma 3. Ai fini della
promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata
nel grado.".
  5.  Al comma 9 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, dopo le parole: "trasferiti a domanda" sono inserite le
seguenti:  "previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita
commissione,".
 
          Nota all'art. 14:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.    28. (Sottotenenti    dell'areonautica). - 1. I
          Sottotenenti    dei   ruoli   normali   sono   tratti   dai
          frequentatori   dell'Accademia   Aeronautica   che  abbiano
          completato  con  esito  favorevole  il  terzo anno di corso
          secondo   le  modalita'  previste  dal  piano  degli  studi
          dell'Accademia Aeronautica.
              2. Gli  Ufficiali  dei ruoli normali debbono completare
          gli  studi  accademici  e  conseguire  il diploma di laurea
          entro  i  periodi  prescritti  dal  piano degli studi della
          Accademia Aeronautica.
              3. Per  gli  ufficiali dei ruoli normali che completino
          l'ultimo  anno  di  corso  entro  il periodo prescritto dal
          piano  degli  studi  dell'Accademia  Aeronautica  il  nuovo
          ordine   di   anzianita'  viene  determinato,  con  decreto
          ministeriale,  in  base alla somma del punto complessivo di
          classifica  riportato  per  la nomina a Sottotenente, e del
          punto   attribuito  all'ufficiale  al  completamento  degli
          studi,  entrambi  ridotti in centesimi ed elaborati secondo
          le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.
              4. Gli  ufficiali  che  superino  gli esami dell'ultimo
          anno  del  corso  regolare  nelle  sessioni successive alla
          prima  sono  scritti  in  ruolo dopo i pari grado che hanno
          superato detti esami nella precedente sessione.
              5. Gli   ufficiali   che,   per   motivi   di  servizio
          riconosciuti  con  determinazione ministeriale o per motivi
          di  salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo,
          qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo
          al  posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato
          il corso al loro turno.
              6. Gli  ufficiali  che non abbiano completato gli studi
          al  termine  dell'ultimo  anno  di  corso  con le modalita'
          definite  dagli Istituti di formazione di Forza Armata sono
          ammessi  a  completarli  nell'anno successivo. In tale caso
          essi   transitano   al   corso   successivo   a  quello  di
          appartenenza  e  sono  iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari
          grado  appartenente  al  corso  al  quale  sono transitati,
          assumendone la stessa anzianita' assoluta.
              7. Gli  ufficiali  dei ruoli normali che non completino
          gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado
          e  la  propria  anzianita',  previo parere favorevole della
          Commissione ordinaria d'avanzamento:
                a) nel   ruolo  naviganti  speciale,  mantenendo  gli
          obblighi  di  ferma  contratti,  se  appartenenti  al ruolo
          naviganti  normale  una  volta  conseguito  il  brevetto di
          pilota militare o di navigatore militare;
                b) nel  ruolo  speciale  delle  armi,  se  non  hanno
          conseguito  il  brevetto di pilota militare o di navigatore
          militare,  tramutando  gli  obblighi  di  ferma  assunta in
          precedenza  con  quelli  previsti  dall'art. 7, comma 2 con
          decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
                c) nei  ruoli  speciali,  mantenendo  gli obblighi di
          ferma  contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei
          Corpi.
              8. Gli   ufficiali  del  ruolo  naviganti  normale  che
          abbiano  completato  gli  studi  conseguire  il brevetto di
          pilota  militare  o  di navigatore militare sono trasferiti
          d'autorita',  con  il proprio grado e la propria anzianita'
          di  ruolo  normale  delle  armi, tramutando la ferma di cui
          all'art.  7,  comma 2,  in  luogo di quella precedentemente
          assunta.  L'ordine  di precedenza rispetto ai pari grado ed
          anzianita'  iscritti  in  ruolo e' stabilito sulla base del
          punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini
          della  promozione  ad  anzianita'  si  computa l'anzianita'
          complessiva maturata del grado.
              9. I  frequentatori  dei  corsi  regolari  destinati al
          reclutamento  degli  ufficiali  in  servizio permanente del
          ruolo  naviganti  normale, divenuti non idonei al volo dopo
          l'inizio  della  prima  sessione  di  esami  del primo anno
          accademico,  possono  essere  trasferiti a domanda previsto
          parere   favorevole   espresso   da  parte  di  un'apposita
          commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia
          per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli
          normali  dei  Corpi, in relazione alla corrispondenza degli
          esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
              10. Gli  ufficiali  di  cui  al  comma 7, che non siano
          trasferiti   nei   ruoli   speciali  cessano  dal  servizio
          permanente  e sono collocati nella categoria del congedo in
          qualita'   di   ufficiali   di  complemento  del  ruolo  di
          appartenenza  ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora
          non   siano  in  possesso  del  brevetto  di  pilota  o  di
          navigatore militare.
              11. Fermo   restando   quanto  previsto  dall'art.  65,
          comma 5,  ove  non  esistano  vacanze  nei nuovi ruoli, gli
          ufficiali  sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e'
          riassorbita    al    verificarsi   della   prima   vacanza.
          L'avanzamento  nel  nuovo  ruolo  non puo' avere decorrenza
          anteriore alla data di trasferimento.
              12. La  nomina  a  Sottotenente  decorre,  ai soli fini
          giuridici,  dalla  data  di acquisizione della qualifica di
          aspirante".