Art. 15 Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.".
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 29. (Mancato transito o inidoneita'). - 1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lettera b), dell'art. 26 comma 5 ovvero dell'art. 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. 2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39".