Art. 15
                      Modifica all'articolo 29
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei
ruoli  speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero
non  vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1,
lettera b), dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma
7,  sono  collocati  nella  categoria  del complemento con obbligo di
ultimare la ferma contratta.".
 
          Nota all'art. 15:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  29. (Mancato  transito  o inidoneita'). - 1. Gli
          ufficiali  che  non  abbiano presentato domanda di transito
          nei   ruoli   speciali   ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,
          lettera b)  ovvero  non  vi possano transitare ai sensi del
          medesimo  art. 5, comma 1, lettera b), dell'art. 26 comma 5
          ovvero   dell'art.   28,   comma 7,  sono  collocati  nella
          categoria  del complemento con obbligo di ultimare la ferma
          contratta.
              2. Gli  ufficiali  che non superino i corsi e gli esami
          prescritti   ai   fini   dell'avanzamento  sono  ammessi  a
          ripeterli.  Qualora  non  li dovessero nuovamente superare,
          possono  richiedere,  a  domanda, di ripeterli per una sola
          volta  dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato
          superamento.
              3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che
          non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi
          del  comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per
          l'avanzamento  non  appena  siano in possesso dei requisiti
          minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39".