Art. 17 Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole "sono sostituite" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'Arma dei carabinieri,".
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 37 (Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi di vertice). - 1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, cosi' come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 , e indicate nell'art. 7 della stessa legge, sono sostituite, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente decreto. 2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente puo' essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2. 4. Gli ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della difesa, durano in carica non meno di due anni. 5. Gli ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato".