Art. 17
                      Modifica all'articolo 37
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  37,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  dopo  le  parole  "sono sostituite" sono inserite le
seguenti: ", con esclusione dell'Arma dei carabinieri,".
 
          Nota all'art. 17:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  37  (Limiti  di  eta'  per  il  collocamento  in
          congedo.  Gradi  di  vertice).  - 1. Le tabelle n. 1, 2 e 3
          annesse  alla  legge  10  aprile  1954,  n. 113, cosi' come
          modificate  dalle  tabelle  A,  B  e  C  annesse alla legge
          27 dicembre  1990,  n.  404  , e indicate nell'art. 7 della
          stessa legge, sono sostituite, con esclusione dell'Arma dei
          Carabinieri,  dalle  tabelle 4,  5  e 6 annesse al presente
          decreto.
              2.  L'Ufficiale  Generale o Ammiraglio nominato Capo di
          Stato  Maggiore  della  difesa  e' promosso, con decorrenza
          dalla   data   della   nomina,  al  grado  di  Generale,  o
          corrispondente,   previsto   dalla  tabella A  allegata  al
          presente decreto.
              3.   La   promozione  al  grado  di  Generale  o  grado
          corrispondente   puo'   essere   conferita   esclusivamente
          all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.
              4.  Gli ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di
          Stato  Maggiore,  della  difesa  o  di Forza Armata, ovvero
          Segretario Generale direttore nazionale degli Armamenti del
          Ministero  della  difesa,  durano in carica non meno di due
          anni.
              5.  Gli  ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma
          4,  qualora  raggiunti  dai limiti di eta', sono richiamati
          d'autorita' fino al termine del mandato".