Art. 18
                      Modifica all'articolo 38
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, dopo le parole: "anzianita' di grado da capitano." sono
aggiunte  le  seguenti:  "Ferme  restando le dotazioni complessive di
ciascun   grado   di   ogni   Forza  armata,  sono  altresi  inseriti
nell'aliquota  di  avanzamento  al  grado  di maggiore i capitani che
abbiano  maturato  complessivamente  dodici  anni  di  anzianita'  di
servizio dalla nomina a tenente.".
  2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis.  Gli  ufficiali  transitati  nei  ruoli speciali ai sensi del
comma  8  non  possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli  promozioni con
decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
  3.  Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490, dopo le parole: "di quattro anni per i maggiori" sono
inserite  le  seguenti:  ",  senza  effetto sul trattamento economico
percepito".
 
          Nota all'art. 18:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art. 38 (Ufficiali dei ruoli tecnici). - 1. Dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto non sono piu'
          alimentati  il  ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito,
          il  ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed
          il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti
          dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche' il
          ruolo   degli   ufficiali   specialisti   del  Corpo  delle
          capitanerie di porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto
          1991, n. 255.
              2.  Gli  ufficiali  dei predetti ruoli in servizio alla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  vi
          permangono ad esaurimento.
              3.  L'avanzamento  al  grado di capitano ed al grado di
          maggiore   ha   luogo  ad  anzianita'.  Nelle  aliquote  di
          valutazione    sono    inclusi    gli    ufficiali   aventi
          rispettivamente  cinque  anni  di  anzianita'  di  grado da
          tenente  e  sette  anni di anzianita' di grado da capitano.
          Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di
          ogni  Forza Armata, sono altresi' inseriti nell'aliquota di
          avanzamento  al  grado  di  maggiore i capitani che abbiano
          maturato  complessivamente  dodici  anni  di  anzianita' di
          servizio dalla nomina a tenente.
              4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento
          a  scelta  e  le  relative  aliquote  di  valutazione, sono
          formate  per  gli  ufficiali  di  cui  al  comma 1 aliquote
          suppletive  di  valutazione per l'avanzamento ad anzianita'
          ai  gradi  di  capitano  e  di maggiore che comprendono gli
          ufficiali  appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianita'
          di  grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i
          tenenti  e  ad  otto  anni  per  i  capitani. Gli ufficiali
          inclusi  nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti
          in  ruolo  dopo  quelli inclusi nel quadro di avanzamento a
          scelta.
              5. A  partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione
          per  l'avanzamento  ai  gradi  di  capitano  e  di maggiore
          comprendono  gli  ufficiali  appartenenti ai predetti ruoli
          aventi le anzianita' di grado di cui al comma 3.
              6.  Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di
          valutazione  per  l'avanzamento  ad  anzianita' al grado di
          maggiore  anche  i  capitani  con sei anni di anzianita' di
          grado purche' abbiano maturato 35 anni di servizio militare
          comunque prestato.
              7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive
          dei  ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'art. 53 della
          legge  10  maggio 1983,  n.  212,  non  possono eccedere le
          dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente
          decreto.
              8. Finche' non siano raggiunte nei gradi di tenente, di
          capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici
          fissati  dal  presente  decreto, e' consentito il transito,
          per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il
          grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali
          diplomati  appartenenti  ai ruoli di cui al comma 1. Per la
          partecipazione  ai concorsi e' richiesto il possesso di una
          anzianita'  minima di grado rispettivamente di due anni per
          i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per
          i Maggiori.
              8-bis. Gli  ufficiali  transitati nei ruoli speciali ai
          sensi  del  comma 8  non  possono conseguire nei nuovi moli
          promozioni   con   decorrenza   anteriore   a   quella  del
          trasferimento.
              9.   All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai
          vincitori  dei  concorsi  e'  applicata  una  detrazione di
          anzianita'  di  due  anni  per i Tenenti, di tre anni per i
          Capitani  e  di  quattro anni per i Maggiori, senza effetto
          sul   trattamento   economico   percepito.  Effettuati  gli
          avanzamenti  ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori
          dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di
          grado  rideterminata  ed,  a parita' di anzianita', secondo
          l'ordine  della  graduatoria concorsuale, dopo i pari grado
          dei  moli  speciali  aventi uguale o maggiore anzianita' di
          servizio da ufficiale.
              10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al
          comma  8  non  devono aver superato i limiti di eta' per la
          cessazione  dal servizio permanente previsti per i gradi di
          capitano e di maggiore dei ruoli speciali".