Art. 18 Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "anzianita' di grado da capitano." sono aggiunte le seguenti: "Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.". 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.". 3. Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di quattro anni per i maggiori" sono inserite le seguenti: ", senza effetto sul trattamento economico percepito".
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 38 (Ufficiali dei ruoli tecnici). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche' il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento. 3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianita'. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado da tenente e sette anni di anzianita' di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata, sono altresi' inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. 4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta. 5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 3. 6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianita' di grado purche' abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato. 7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto. 8. Finche' non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. 8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi moli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento. 9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei moli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali".