Art. 19
                      Modifica all'articolo 39
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  dopo  le parole: "sono considerate alternative" sono
aggiunte   le  seguenti:  "ed  i  conseguenti  effetti  giuridici  ed
economici   operano   a   decorrere   dalla   data   delle   predette
rideterminazioni,  e  comunque  non  prima dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo.".
  2.  Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, dopo le parole: "detrazione di anzianita' di tre anni"
sono  inserite  le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico
percepito".
  3. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis.  Gli  ufficiali  transitati  nei  ruoli speciali ai sensi del
comma  7  non  possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli  promozioni con
decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
 
          Nota all'art. 19:
              Si   riporta   il   testo   dell'art.  39  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997, come modificato dal decreto qui'
          pubblicato:
              -   Art.   39.  (Ufficiali  appartenenti  ai  ruoli  ad
          esaurimento in servizio permanente). - 1. A decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nelle
          aliquote  di valutazione per la promozione a maggiore degli
          ufficiali  dei  ruoli ad esaurimento transitati in servizio
          permanente  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 27 dicembre
          1990,  n.  404,  sono  inclusi  gli  ufficiali  che abbiano
          compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a
          condizione  che  abbiano  diciotto  anni  di  anzianita' di
          servizio.
              2.  I maggiori  e gradi corrispondenti dei ruoli di cui
          al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo
          cinque  anni  di  permanenza  nel  grado,  a condizione che
          abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.
              3.  Agli  ufficiali che rivestano, alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  il  grado  di  tenente
          colonnello,  o  grado corrispondente, l'anzianita' di grado
          e'  rideterminata  con  le  modalita' di cui al comma 3-bis
          dell'art.  32  della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto
          dall'art.  13,  comma  1,  della legge 27 dicembre 1990, n.
          404,  qualora  non  abbiano conseguito, ancorche' nei gradi
          inferiori,  rideterminazioni  di anzianita' ad altro titolo
          ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio.
              4.  Agli  ufficiali che rivestano, alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto, il grado di maggiore, o
          grado    corrispondente,    l'anzianita'    di   grado   e'
          rideterminata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 3-bis
          dell'art.  32  della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto
          dall'art.  13,  comma  1,  della legge 27 dicembre 1990, n.
          404,  qualora  non  abbiano conseguito, ancorche' nei gradi
          inferiori,  rideterminazioni  di anzianita' ad altro titolo
          ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio.
              5.  Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3
          e  4  sono considerate alternative ed i conseguenti effetti
          giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle
          predette    rideterminazioni,    e   comunque   non   prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
              6.  Nei  confronti  degli  ufficiali dei ruoli speciali
          che,  a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui
          ai  commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo
          i  pari  grado  appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi
          uguale  anzianita'  di  servizio da ufficiale, si applicano
          per  una  sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4,
          della  legge  19 maggio  1986, n. 224, e dell'art. 11 della
          legge  27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma
          1  dell'art.  11  della predetta legge n. 404 del 1990, non
          opera  nei  confronti  delle rideterminazioni di anzianita'
          degli  ufficiali  in servizio permanente da qualunque causa
          determinate.
              7.  Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e
          di  tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici
          fissati  dal  presente  decreto, e' consentito il transito,
          per  concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli
          speciali  con  il  grado di maggiore ai maggiori aventi una
          anzianita'  di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti
          consentito  il  transito, per concorso per titoli ed esami,
          nei  corrispondenti  ruoli speciali con il grado di tenente
          colonnello  ai  tenenti colonnelli aventi una anzianita' di
          grado  non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni
          di anzianita' di servizio.
              8.   All'atto  del  transito  nei  ruoli  speciali,  ai
          vincitori  dei  concorsi  e'  applicata  una  detrazione di
          anzianita'  di  tre  anni  senza  effetto  sul  trattamento
          economico  percepito.  Effettuati  gli avanzamenti ordinari
          dell'anno  di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono
          scritti  in  ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata
          per  effetto  della  predetta  detrazione  di anzianita' e,
          parita'  di  anzianita'  di  grado,  secondo l'ordine della
          graduatoria  concorsuale,  dopo  i  pari  grado  dei  ruoli
          speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio.
              9.  Agli  ufficiali  transitati  nei  ruoli speciali ai
          sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui /
          all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed
          all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
              Art. 9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali
          ai  sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi moli
          promozioni   con   decorrenza   anteriore   a   quella  del
          trasferimento".