Art. 19 Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "sono considerate alternative" sono aggiunte le seguenti: "ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.". 2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "detrazione di anzianita' di tre anni" sono inserite le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito". 3. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
Nota all'art. 19: Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui' pubblicato: - Art. 39. (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio. 2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio. 3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio. 4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio. 5. Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate. 7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono scritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio. 9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui / all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. Art. 9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi moli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento".