Art. 2
                       Modifica all'articolo 4
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al  comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490, le parole: "e superamento del corso applicativo" sono
soppresse.
  2.  Ai  commi  6  e  7  dell'articolo  4 del decreto legislativo 30
dicembre  1997, n. 490, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5".
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis.  Nel  caso  di  immissione  nelle  accademie  militari  o  di
conseguimento   della   nomina   ad   ufficiale   per  effetto  delle
disposizioni  del  presente articolo, al personale proveniente, senza
soluzione  di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali,
dal  ruolo  dei  marescialli,  dal  ruolo  dei  sergenti  ovvero  dai
volontari  di  truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento  siano  superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
e'  attribuito  un  assegno  personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile  con  i  futuri  incrementi  stipendiali  conseguenti a
progressione  di  carriera  o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.   4   (Ufficiali   dei  ruoli  normali). - 1. Gli
          ufficiali  dei  ruoli  normali  in servizio permanente sono
          tratti,  con  il grado di sottotenente, da coloro che hanno
          frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
          con  esito  favorevole  il  ciclo  formativo previsto dagli
          ordinamenti di ciascuna Forza armata.
              2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
          concorso  per  l'ammissione alle Accademie militari possono
          essere  previste,  oltre alle riserve di posti stabilite da
          leggi   speciali,  anche  riserve  di  posti  a  favore  di
          particolari  categorie  di  personale  militare in servizio
          nella relativa Forza armata.
              3.   L'eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per
          l'ammissione   alle  accademie  militari  non  puo'  essere
          inferiore  a  diciassette  anni e superiore a ventidue anni
          alla  data  indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
          per  il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
          massimo   e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo
          servizio  prestato,  comunque  non  superiore a tre anni, a
          favore  dei  cittadini  italiani  che  prestino  o  abbiano
          prestato servizio militare nelle Forze armate.
              4.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei ruoli
          normali  possono  essere  tratti  con  il grado di tenente,
          mediante  concorso per titoli ed esami anche dai giovani in
          possesso  di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
          ruolo  con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
          abbiano  superato  il  trentaduesimo anno di eta' alla data
          indicata nel bando di concorso.
              5.  Salvo  quanto  stabilito nel comma 4, gli ufficiali
          del  ruolo  normale  del  Corpo  delle capitanerie di porto
          possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
          dai  giovani  in  possesso  del titolo di capitano di lungo
          corso o di capitano di macchina.
              6.  I  concorsi  di  cui  ai commi 4 e 5 possono essere
          banditi   nel   caso  in  cui  il  prevedibile  numero  dei
          frequentatori  delle accademie, che concluderanno nell'anno
          il  ciclo  formativo  per  essi previsto per un determinato
          ruolo,   risulti   inferiore   a  11/10  del  numero  delle
          promozioni  a  scelta al grado di maggiore stabilito per il
          medesimo  ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
          decreto.
              7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
          merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
          applicativi  di  durata non superiore ad un anno accademico
          le  cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
          Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
              8.  L'anzianita'  relativa  degli  ufficiali  di cui ai
          commi  4  e  5  e' rideterminata, a seguito del superamento
          degli  esami di fine corso, dalla media del punteggio della
          graduatoria  del concorso e di quello conseguito al termine
          del  corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
          pari  grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
          Accademie  militari  che terminano il ciclo formativo nello
          stesso anno.
              9.  I  candidati  che non superino il corso applicativo
          sono  collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
          o  completare  gli  obblighi  di  leva ovvero restituiti ai
          ruoli  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso e'
          computato  per  intero  ai fini dell'anzianita' di servizio
          per  i  militari  in  servizio permanente e per il restante
          personale  non  e'  computabile  ai  fini dell'assolvimento
          degli obblighi di leva.
              9-bis.  Nel caso di immissione nelle accademie militari
          o  di  conseguimento  della nomina ad ufficiale per effetto
          delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al personale
          proveniente,  senza soluzione di continuita', dai ruoli del
          complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
          ruolo  dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
          gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in godimento siano
          superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova posizione, e'
          attribuito   un   assegno   personale  pari  alla  relativa
          differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
          stipendiali  conseguenti  a  progressione di carriera o per
          effetto di disposizioni normative a carattere generale".