Art. 20 Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.". 2. Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.". 3. Al comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.".
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: Art. 40 (Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneita' di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase e' caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'art. 10, comma 5, del presente decreto. 2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa fra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell' interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano veriflcate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che', imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento. 7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente. 8. E¨ istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 9. La Commissione e' costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali e' corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa. 10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, puo' convocare la Commissione di cui al comma 8 affinche' accerti: a) la regolarita' delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato; b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi. 11. La Commissione di cui al comma 8 e' attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi. 12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, Per il Corpo della Guardia di Finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza. Per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di Finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804". - La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante "Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1973, n. 329; si riporta il testo dell'art. 7: "Art. 7. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3. nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello ovvero dell'ufficiale pi'u anziano in grado ed, a parita' di anzianita, dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione"; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dei sesso comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (9). e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 5 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui ai precedente comma sono concesse, inoltre. le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, numero 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo art. 17 della presente legge, fara' carico al Ministero del tesoro".