Art. 20
                      Modifica all'articolo 40
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"4.  La  promozione  di  cui  al comma 3 non e' ricompresa tra quelle
attribuite  nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non
sussista  vacanza  nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del
grado  in  cui  deve  essere  effettuata  la  promozione, l'eventuale
eccedenza,  determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al
verificarsi  della  prima  vacanza  successiva al 1o luglio dell'anno
dell'avvenuta  promozione  dell'interessato  e  comunque  entro il 30
giugno  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene rinnovato il
giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le
eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804.".
  2.  Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"6.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli
ufficiali  che,  imputati in procedimento penale, siano stati assolti
con  sentenza  definitiva,  fatta salva la definizione dell'eventuale
procedimento  disciplinare.  La valutazione o il rinnovo del giudizio
va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.".
  3. Al comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Arma
dei  carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza
di  cui  al  comma  4  viene  riassorbita  al verificarsi della prima
vacanza  utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni
tabellari,  e  comunque  entro  il  31 dicembre di tale anno. Qualora
entro  tale  data  non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono
assorbite  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804.".
 
          Note all'art. 20:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              Art.   40   (Giudizi  di  avanzamento.  Commissioni  di
          controllo). - 1. Il  giudizio  di  avanzamento  a scelta si
          articola   in  due  fasi.  La  prima  fase  e'  diretta  ad
          accertare,  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 1, della legge
          12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneita' di ciascun ufficiale
          all'adempimento  delle  funzioni  del  grado  superiore. La
          seconda   fase   e'  caratterizzata  dall'applicazione  dei
          criteri  di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge
          12 novembre  1955,  n.  1137,  come  integrato e modificato
          dall'art. 10, comma 5, del presente decreto.
              2.  L'attribuzione  dei punteggi rappresenta la sintesi
          del  giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni
          di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
              3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento
          annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso
          giurisdizionale  o  di  ricorso straordinario al Presidente
          della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
                a) l'ufficiale   appartenente   al  grado  nel  quale
          l'avanzamento  ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo,
          e'  promosso  al  grado  superiore con l'anzianita' che gli
          sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a
          suo tempo;
                b) l'ufficiale   appartenente   al  grado  nel  quale
          l'avanzamento  ha  luogo  a  scelta,  se giudicato idoneo e
          riporti  un  punto di merito per cui sarebbe stato promosso
          qualora   attribuito  in  una  precedente  graduatoria,  e'
          promosso  al  grado  superiore  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe  spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
          tempo.
              4.  La  promozione  di cui al comma 3 non e' ricompresa
          fra  quelle  attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il
          giudizio.  Qualora  non  sussista  vacanza  nelle dotazioni
          organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere
          effettuata    la    promozione,    l'eventuale   eccedenza,
          determinata  dalla  promozione stessa, viene riassorbita al
          verificarsi  della  prima  vacanza  successiva al 1o luglio
          dell'anno  dell'avvenuta  promozione  dell'  interessato  e
          comunque  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data
          non   si   siano  veriflcate  vacanze,  le  eccedenze  sono
          assorbite  con  le  modalita' di cui all'art. 7 della legge
          10 dicembre 1973, n. 804.
              5.  All'ufficiale  promosso  a  seguito di ricorso, che
          abbia  superato  il  limite  di  eta'  del grado conseguito
          ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento
          del   periodo  di  comando  o  di  attribuzioni  specifiche
          prescritto   per   l'avanzamento,   non  sono  richiesti  i
          requisiti di cui agli articoli 19 e 20.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3,  4  e  5 si
          applicano   anche   agli   ufficiali   che',   imputati  in
          procedimento  penale,  siano  stati  assolti  con  sentenza
          definitiva,   fatta  salva  la  definizione  dell'eventuale
          procedimento  disciplinare. La valutazione o il rinnovo del
          giudizio  va  effettuato  entro  sei  mesi dalla cessazione
          dell'impedimento.
              7.  Il  rinnovo  del  giudizio  viene  effettuato dagli
          organi   competenti   entro   sei   mesi  dall'annullamento
          d'ufficio  o  dalla notifica all'amministrazione competente
          della   pronuncia   giurisdizionale  che  ha  annullato  la
          precedente   valutazione.   Qualora  il  giudizio  contenga
          elementi  tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro
          del  ricorrente,  non  e' necessario procedere ad una nuova
          valutazione.  In  tal  caso il Ministro competente provvede
          d'ufficio   agli   adempimenti   per   la   promozione  del
          ricorrente.
              8.   E¨   istituita   una   Commissione   di  controllo
          dell'operato  delle commissioni di avanzamento competente a
          verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati
          d'ufficio   o   in   seguito  ad  accoglimento  di  ricorso
          giurisdizionale  o  di  ricorso straordinario al Presidente
          della Repubblica.
              9.  La  Commissione  e'  costituita  da  cinque  membri
          nominati  con  decreto  del  Ministro  della Difesa, di cui
          quattro  scelti tra magistrati amministrativi, contabili ed
          avvocati  dello  Stato  ed uno tra alti ufficiali delle tre
          Forze  Armate  in congedo, della categoria dell'ausiliaria,
          con  obbligo  di  astensione qualora abbia partecipato alle
          commissioni  di  avanzamento  il cui operato sia oggetto di
          verifica.  La Commissione elegge tra i propri componenti il
          presidente,  dura  in  carica  tre anni e delibera, salvo i
          casi  di  astensione  di  cui  al  presente  comma,  con la
          presenza   di   tutti   i  suoi  componenti,  ai  quali  e'
          corrisposto  un  gettone  di  presenza  il cui ammontare e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro  della  Difesa, di
          concerto  con  il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
          programmazione     economica;     agli    oneri    connessi
          all'applicazione  della  presente disposizione, si provvede
          nell'ambito  degli  stanziamenti  dello stato di previsione
          del Ministero della Difesa.
              10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di
          avanzamento annullati, puo' convocare la Commissione di cui
          al comma 8 affinche' accerti:
                a) la regolarita' delle attivita' e delle valutazioni
          delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi
          espressi  sulla  base delle risultanze della documentazione
          caratteristica del personale valutato;
                b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio,
          delle  attivita'  e  delle valutazioni delle commissioni di
          avanzamento  rispetto  alle  decisioni  di accoglimento dei
          ricorsi.
              11.  La Commissione di cui al comma 8 e' attivata anche
          in   caso   di   promozione  di  ufficiali  definitivamente
          condannati  per  delitto non colposo. La stessa Commissione
          riferisce   al   Ministro   della  Difesa  in  ordine  agli
          accertamenti  svolti  entro  sessanta giorni dall'incarico,
          anche  al  fine della successiva individuazione ed adozione
          di idonei provvedimenti correttivi.
              12.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano
          anche  agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
          della  Guardia  di  Finanza,  Per il Corpo della Guardia di
          Finanza  e' istituita una autonoma commissione di controllo
          alla  quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8,
          9,  10  e  11.  In  tale caso, le attribuzioni conferite al
          Ministro  della  Difesa  sono  riferite  al  Ministro delle
          Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato
          tra  quelli  in  congedo,  della categoria dell'ausiliaria,
          della  Guardia di Finanza. Per l'Arma dei Carabinieri e per
          il  Corpo  della  Guardia di Finanza, l'eccedenza di cui al
          comma  4  viene  riassorbita  al  verificarsi  della  prima
          vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo
          a   quello   della   rinnovazione   del   giudizio,  previa
          attribuzione  delle  promozioni tabellari, e comunque entro
          il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si
          siano  verificate  vacanze, le eccedenze sono assorbite con
          le  modalita'  di  cui  all'art.  7 della legge 10 dicembre
          1973, n. 804".
              - La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante "Norme per
          l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968,
          n.  249,  quale risulta modificato dall'art. 12 della legge
          28 ottobre  1970,  n.  775,  nei  confronti degli ufficiali
          dell'Esercito,  della  Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi
          di  polizia  dello  Stato",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica italiana del 22 dicembre 1973,
          n. 329; si riporta il testo dell'art. 7:
              "Art.  7.  Le  eccedenze  che  si dovessero verificare,
          rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3. nei
          gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il
          collocamento   in   aspettativa  per  riduzione  di  quadri
          dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita di
          eta',  dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello
          ovvero  dell'ufficiale  pi'u anziano in grado ed, a parita'
          di  anzianita, dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano,
          se generale e secondo il seguente ordine:
                ufficiali   a   disposizione   giudicati  non  idonei
          all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;
                ufficiali    promossi    nella    posizione   di   "a
          disposizione";
                ufficiali    a    disposizione    giudicati    idonei
          all'avanzamento  nel  servizio  permanente effettivo ma non
          iscritti in quadro;
                ufficiali  a  disposizione  ai  sensi del sesto comma
          dell'art.  48  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dei
          sesso  comma  dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n.
          1366;
                ufficiali   in   servizio   permanente  effettivo  in
          soprannumero   per   effetto   dell'art.   48  della  legge
          12 novembre  1955,  n. 1137 (9). e dell'art. 37 della legge
          13 dicembre 1965, n. 1366;
                ufficiali in servizio permanente effettivo.
              Sono  esclusi  dal  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa  gli  ufficiali che ricoprano la carica di capo
          di  stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore
          di  forza  armata  o  di  segretario generale del Ministero
          della difesa.
              Agli  ufficiali  di  cui  al  primo  comma del presente
          articolo,  per  il periodo in cui permangono in aspettativa
          competono  gli  assegni  nella  misura  ridotta  ai quattro
          quinti del trattamento economico previsto dall'art. 5 della
          presente legge.
              Il  relativo  trattamento di quiescenza verra' comunque
          liquidato  sulla  base  dell'intero  trattamento  economico
          previsto dal citato art. 8.
              Qualora  nel  frattempo  non  siano stati raggiunti dal
          limite  di  eta',  allo scadere dei due anni di aspettativa
          gli  ufficiali  di cui al primo comma del presente articolo
          cessano  dal servizio permanente. In tal caso ai fini della
          liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita
          sono  computati  tanti  anni  quanti  sono  gli  anni  o la
          frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la
          data  di  cessazione  del  servizio permanente e quella del
          raggiungimento  del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi
          altro beneficio spettante.
              Agli   ufficiali   di  cui  ai  precedente  comma  sono
          concesse,  inoltre. le indennita' di cui agli articoli 67 e
          68   della   legge  10 aprile  1954,  numero  113,  e  agli
          articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.
              Gli   ufficiali   che   debbono   essere  collocati  in
          aspettativa   possono  chiedere  di  cessare  dal  servizio
          permanente  a  domanda.  In  tal caso nei loro confronti si
          applicano  le  disposizioni  di  cui ai precedenti quinto e
          sesto comma.
              La maggiore   spesa  derivante  all'Ente  nazionale  di
          previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti  statali dal
          pagamento    delle    indennita'    di    buonuscita,   per
          l'applicazione  del  precedente  quinto  comma e del quinto
          comma  del  successivo  art. 17 della presente legge, fara'
          carico al Ministero del tesoro".