Art. 21
                      Modifica all'articolo 54
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  54  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis.  All'articolo  13  della  legge  19 maggio 1986, n. 224, il
comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "Gli ufficiali di complemento
dell'Arma  Aeronautica,  ruolo  naviganti,  reclutati  a  norma della
presente  legge,  che  per  qualsiasi motivo sono stati esonerati dal
pilotaggio  o  dalla  navigazione  aerea,  vengono trasferiti, con il
grado  e  l'anzianita'  posseduti,  nel  ruolo  speciale  delle  armi
dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta.
  4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente
decreto  il  Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente
concorsi  per  titoli  ed  esami  per l'immissione degli ufficiali di
complemento  di  cui  all'articolo  13 della legge 19 maggio 1986, n.
224,  nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi
vengono  espletati  secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20
della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.
  4-quater.  All'atto  del  transito  nel  ruolo  speciale delle armi
dell'Arma  Aeronautica  degli  ufficiali  di  cui al precedente comma
4-ter,  e'  applicata  una detrazione d'anzianita' di due anni, senza
effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi
sono  iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a
parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale,
dopo  i  pari  grado  dei  ruoli  speciali  aventi  uguale o maggiore
anzianita' di grado.
  4-quinquies.  Il  comma  4  dell'articolo  13 della legge 19 maggio
1986, n. 224, e' abrogato.".
 
          Note all'art. 21:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del  d.lgs. n.
          490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  54  (Transito  nel  ruolo  speciale  delle  Armi
          dell'Arma aeronautica). - 1. Gli ufficiali fino al grado di
          tenente colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi
          dell'Arma    aeronautica    possono    presentare   domanda
          irrevocabile  di  transito  nel  rispettivo  ruolo speciale
          entro  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto.
              2.  Gli  ufficiali  fino al grado di tenente colonnello
          appartenenti   al   ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio
          aeronautico,  in  possesso  dell'abilitazione di equipaggio
          fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso
          un'unita'  di volo, possono presentare domanda irrevocabile
          di   transito  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  dell'Arma
          aeronautica  entro  180  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto.
              3.   I   vincitori   dei   concorsi  per  la  nomina  a
          sottotenente  in  servizio  permanente  effettivo dell'Arma
          aeronautica  ruolo  servizi, pubblicati prima della data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, sono immessi nel
          ruolo  normale  delle  Armi  dell'aeronautica.  Gli  stessi
          possono  presentare  domanda  irrevocabile  di transito nel
          rispettivo  ruolo  speciale  entro 180 giorni dalla data di
          nomina in servizio permanente effettivo.
              4.  Gli  ufficiali  trasferiti  mantengono il grado, la
          posizione  di  stato  e  l'anzianita'  assoluta  e relativa
          posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato
          ai  sensi  degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954,
          n. 113 e successive modificazioni.
              4-bis.  All'articolo  13 della legge 19 maggio 1986, n.
          224,  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali
          di  complemento  dell'Arma  aeronautica,  ruolo  naviganti,
          reclutati  a  norma della presente legge, che per qualsiasi
          motivo   sono   stati  esonerati  dal  pilotaggio  o  dalla
          navigazione  aerea,  vengono  trasferiti,  con  il  grado e
          l'anzianita'  posseduti,  nel  ruolo  speciale  delle  armi
          dell'Arma  Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente
          contratta.
              4-ter.  Ferme restando le dotazioni organiche stabilite
          nel  presente decreto il Ministero della difesa ha facolta'
          di  indire  annualmente  concorsi  per  titoli ed esami per
          l'immissione   degli   ufficiali   di  complemento  di  cui
          all'articolo  13  della  legge  19 maggio 1986, n. 224, nel
          ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica. I concorsi
          vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli
          19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.
              4-quater.  All'atto  del  transito  nel  ruolo speciale
          delle  Armi dell'arma aeronautica degli ufficiali di cui al
          precedente   comma   4-ter,  e'  applicata  una  detrazione
          d'anzianita'  di  due  anni,  senza effetto sul trattamento
          economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti
          in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado rideterminata ed a
          parita'  di  anzianita'  secondo l'ordine della graduatoria
          concorsuale,  dopo  i  pari grado dei ruoli speciali aventi
          uguale o maggiore anzianita' di grado.
              4-quinquies.  Il  comma  4 dell'articolo 13 della legge
          19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.".
              - La  legge  19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per
          il  reclutamento  degli ufficiali e sottufficiali piloti di
          complemento  delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
          alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
          e  l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
          Guardia   di   finanza",   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario   della   Gazzetta   ufficiale  della  Repubblica
          italiana  del  31 maggio  1986, n. 125; si riporta il testo
          degli articoli 13, 19 e 20:
              "Art.  13. - 1. Il  Ministro  della  difesa, sentita la
          commissione  ordinaria  di  avanzamento,  puo',  prima  del
          termine  della  ferma,  disporre il collocamento in congedo
          illimitato    degli   ufficiali   piloti   di   complemento
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a
          norma   della   presente   legge,   per   gravi  infrazioni
          disciplinari,   per   insufficienti  prestazioni  operative
          ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
              2.   Nei   casi   previsti   dal  precedente  comma  1,
          all'ufficiale non e' corrisposto il premio di congedamento,
          salvo   che,  su  proposta  della  stessa  commissione,  il
          Ministro  della difesa, apprezzati le eventuali circostanze
          attenuanti  o  gli  eventuali  motivi  giustificativi,  non
          disponga,  con proprio provvedimento, la corresponsione del
          premio  di  congedamento con una riduzione del 30 per cento
          per l'intero periodo di servizio prestato.
              3.  Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica,
          ruolo  naviganti,  reclutati  a norma della presente legge,
          che   per   qualsiasi   motivo  sono  stati  esonerati  dal
          pilotaggio  vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita'
          posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora
          abbiano  trascorso  alle  armi  almeno  un periodo di tempo
          corrispondente  alla  ferma di leva, essi sono collocati in
          congedo illimitato.
              4.  Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi
          psico-fisici,  all'ufficiale  e'  concessa  la  facolta' di
          completare,  a  domanda,  la ferma di anni dodici nel ruolo
          servizi  dell'Arma  aeronautica.  Sulla  domanda  decide il
          Ministro  della  difesa,  previo  parere  della commissione
          ordinaria di avanzamento".
              "Art. 19. - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi
          sono  nominate con decreto del Ministro della difesa e sono
          composte come segue:
                a) per l'Esercito da:
                  1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico
          delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di
          grado non inferiore a generale di brigata - presidente;
                  2)   due   ufficiali   del   ruolo   dell'Arma  dei
          carabinieri  o  del  ruolo  normale  unico  delle  Armi  di
          fanteria,  cavalleria,  artiglieria  e  genio  di grado non
          inferiore a tenente colonnello - membri;
                  3)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  di
          qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario
          senza diritto di voto;
                b) per la Marina da:
                  1)  un  ufficiale  di  stato maggiore  di grado non
          inferiore a contrammiraglio - presidente;
                  2)  due  ufficiali  di  stato maggiore di grado non
          inferiore  a  capitano  di  fregata  -  membri,  qualora  i
          giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
                  3)  due  ufficiali  delle  capitanerie  di porto di
          grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora
          i  giudicandi  appartengono  al  corpo delle Capitanerie di
          porto;
                  4)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  di
          qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario
          senza diritto di voto;
                c) per l'Aeronautica da:
                  1)   un   ufficiale  dell'Arma  aeronautica,  ruolo
          naviganti,  di  grado  non  inferiore a generale di brigata
          aerea - presidente;
                  2)   due  ufficiali  dell'Arma  aeronautica,  ruolo
          naviganti   normale   di  grado  non  inferiore  a  tenente
          colonnello - membri;
                  3)   un  funzionario  della  carriera  diettiva  di
          qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario
          senza diritto di voto".
              "Art.  20. - 1.  Le  commissioni giudicatrici di cui al
          precedente articolo 19 valutano:
                a)   i   titoli  relativi  alle  qualita  militari  e
          professionali;
                b) ogni   altro   titolo,  ricompensa  e  benemerenza
          risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale,
          dalla  pratica  personale  o  dai  documenti presentati dai
          concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.
              2.  Per  la  valutazione dei titoli sopra indicati, che
          devono  essere  posseduti dai candidati alla data del bando
          di  concorso, e assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti
          nel seguente modo:
                1)  30  punti per i titoli di cui alla lettera a) del
          precedente comma 1;
                2)  15  punti per i titoli di cui alla lettera b) del
          precedente comma 1.
              3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per
          i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono
          dichiarati non idonei.
              4.  Ogni  componente  la  commissione giudicatrice puo'
          disporre,  per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e
          b)  del  precedente  comma 1,  soltanto  di  un  terzo  del
          punteggio massimo per le medesime stabilite.
              5.  La  graduatoria  del concorso e' formata in base al
          punteggio  risultante  dalla  valutazione dei titoli di cui
          alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
              6.  Gli  ufficiali  idonei, che nella graduatoria siano
          compresi  nel numero dei posti messi a concorso per ciascun
          ruolo,  sono  dichiarati  vincitori  del  concorso stesso e
          nominati,  rispettivamente, capitani in servizio permanente
          effettivo  dell'Arma  dei carabinieri, capitani in servizio
          permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di
          fanteria,  cavalleria,  artiglieria  e  genio,  tenenti  di
          vascello  in  servizio permanente effettivo, ruolo speciale
          del   corpo   di   stato maggiore,   capitani  in  servizio
          permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
          speciale.
              7.  I  vincitori  del  concorso assumono una anzianita'
          assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di
          tenente  di  vascello  alla  data  del decreto di nomina in
          servizio  permanente  effettivo,  diminuita  di due anni, e
          prendono  posto  nei rispettivi ruoli, in relazione a detta
          anzianita   assoluta,  nell'ordine  della  graduatoria  del
          concorso,   dopo  l'ultimo  pari  grado  avente  la  stessa
          anzianita' assoluta.
              8.  I  servizi precedentemente prestati dagli ufficiali
          reclutati  nel  serivzio  permanente effettivo, a norma del
          presente  articolo,  possono  essere  riscattati, a domanda
          degli   interessati,   ai  fini  della  liquidazione  della
          indennita'    di   buonuscita   ENPAS   e   dell'indennita'
          supplementare della cassa ufficiali".