Art. 21 Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224. 4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado. 4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.".
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 54 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 54 (Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica). - 1. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unita' di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo. 4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. 4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224. 4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado. 4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.". - La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 1986, n. 125; si riporta il testo degli articoli 13, 19 e 20: "Art. 13. - 1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, puo', prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. 2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non e' corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato. 3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato. 4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale e' concessa la facolta' di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento". "Art. 19. - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore; 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengono al corpo delle Capitanerie di porto; 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera diettiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto". "Art. 20. - 1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano: a) i titoli relativi alle qualita militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: 1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1; 2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1. 3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente la commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilite. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1. 6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale. 7. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta. 8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel serivzio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita ENPAS e dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali".