Art. 23
                      Modifica all'articolo 59
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  dopo  le  parole:  "di  anzianita' di due anni" sono
aggiunte  le  seguenti:  "senza  effetto  sul  trattamento  economico
percepito".
 
          Note all'art. 23:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  59  del  decreto
          legislativo  n.  490/1997,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  59  (Norme  riguardanti  gli ufficiali piloti di
          complemento). - 1. Il  Ministro della difesa ha facolta' di
          bandire  uno  o piu' concorsi, per titoli, per l'immissione
          rispettivamente  di  tenenti e di capitani di cui ai titoli
          II  e  III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, con anzianita' di grado non
          inferiore  a  due  anni,  nel  ruolo speciale delle Armi di
          fanteria,   cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni
          dell'Esercito,  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  di  stato
          maggiore  della  Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle
          capitaneria   di  porto  e  nel  ruolo  naviganti  speciale
          dell'Arma  aeronautica  nei  limiti delle vacanze esistenti
          nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
              2. All'atto   di   transito   nei  ruoli  speciali,  ai
          vincitori  dei  concorsi di cui al comma 1 e' applicata una
          detrazione  di  anzianita'  di  due  anni senza effetto sul
          trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti
          ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
          vengono  iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado
          rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine
          della  graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
          speciali  aventi  uguale  o  maggiore  anzianita' di grado,
          ovvero  dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o
          maggiore anzianita' di servizio.
              3. Nei  confronti  degli ufficiali transitati nei ruoli
          speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto
          le   ricostruzioni  di  carriera  operate  a  favore  degli
          ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
              4. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di
          cui  agli  articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del
          1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto
          per  ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma
          dodecennale".