Art. 23 Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di anzianita' di due anni" sono aggiunte le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 59 (Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di bandire uno o piu' concorsi, per titoli, per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianita' di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitaneria di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli. 2. All'atto di transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianita' di servizio. 3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente. 4. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale".