Art. 24 Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006". 2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "del comma 2 dell'articolo 21" sono aggiunte le seguenti: "e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d)". 3. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.".
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 60 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 60 (Disciplina degli organici nel regime transitorio). - 1. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 1o gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle capitanerie di porto detto decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza armata; b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa; c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito; d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998; e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d): 2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'art. 18 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2. 3. Alla data del 1o gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto". 4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonche' le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.