Art. 24
                      Modifica all'articolo 60
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  le  parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2006".
  2.  Alla  lettera  e)  del  comma  2  dell'articolo  60 del decreto
legislativo  30  dicembre  1997, n. 490, dopo le parole: "del comma 2
dell'articolo  21"  sono  aggiunte  le seguenti: "e non si applica la
misura massima del 30% di cui alla lettera d)".
  3.  All'articolo  60  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Fino  al  31  dicembre  2005, il quadro d'avanzamento di cui
all'articolo   18   e'  formato  solo  se  il  numero  di  promozioni
conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale
di cui al comma 2.".
 
          Nota all'art. 24:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  60  del d.lgs. n.
          490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.   60   (Disciplina   degli  organici  nel  regime
          transitorio). - 1. Al fine di realizzare con gradualita' la
          riduzione  degli  organici,  le  dotazioni  complessive  di
          ciascun   grado  di  ogni  Forza  armata  sono  annualmente
          definite  con  decreto  ministeriale  in modo da ricondurle
          entro  il 1o gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle
          1,  2  e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle
          capitanerie di porto detto decreto e' adottato d'intesa con
          il Ministero dei trasporti e della navigazione.
              2.  In  relazione  alla  determinazione delle dotazioni
          organiche  di  cui  al  comma  1,  il numero complessivo di
          promozioni  a  scelta al grado superiore per ogni grado dei
          ruoli  del  servizio  permanente  nonche' la determinazione
          delle   relative  aliquote  di  valutazione  e  l'eventuale
          elevazione   delle  permanenze  minime  nei  gradi  in  cui
          l'avanzamento   avviene  ad  anzianita',  sono  annualmente
          fissati,  con  decreto  ministeriale,  secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a
          regime  dal presente decreto sia superiore a quello fissato
          dalla  pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero
          di  promozioni  previsto  dalla pregressa normativa fino al
          conseguimento  dei  volumi  organici  previsti dal presente
          decreto per la singola Forza armata;
                b) qualora    il   numero   di   promozioni   annuali
          disciplinato  dal  presente  decreto sia inferiore a quello
          della  pregressa  normativa,  il  numero  di  promozioni da
          conferire  puo'  essere aumentato fino a raggiungere quello
          previsto dalla pregressa normativa;
                c) il  numero  complessivo di promozioni da conferire
          ai  vari  gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito
          tra  i  ruoli di provenienza in relazione alla composizione
          delle  aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie
          di merito;
                d) in  fase  transitoria  le  aliquote di valutazione
          dovranno  comprendere  ufficiali  con  anzianita' di grado,
          crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
          modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di
          valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
          gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali
          da   includere   annualmente   in  aliquota  potra'  essere
          aumentato  o  diminuito per ogni ruolo e grado nella misura
          massima  del  30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi
          nell'aliquota formata per l'anno 1998;
                e) in  fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti
          colonnelli  dei  ruoli  normali  non  opera il disposto del
          comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del
          30% di cui alla lettera d):
              2-bis.    Fino   al   31 dicembre   2005,   il   quadro
          d'avanzamento  di  cui  all'art.  18  e' formato solo se il
          numero  di  promozioni  conseguente  e' compreso nel numero
          stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.
              3. Alla data del 1o gennaio 2006 le dotazioni organiche
          dei  gradi di colonnello e di generale nonche' il numero di
          promozioni  annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni
          Forza  armata  dovranno  essere  comunque contenuti entro i
          limiti stabiliti dal presente decreto".
              4.   Gli  organici,  le  aliquote  di  valutazione  per
          l'avanzamento  dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo
          numero  di  promozioni  annuali sono determinati sulla base
          della  normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi
          per  l'anno  1998  i  quadri  di  avanzamento,  nonche'  le
          disposizioni  richiamate  nei  bandi  di  concorso  per  il
          reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.