Art. 25
                      Modifica all'articolo 62
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  62  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis.  Le  promozioni  annuali  ad  anzianita' di cui al precedente
comma  9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita',
agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei
ma   non   ricompresi   nel   relativo  quadro  d'avanzamento.  Dette
promozioni,  fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 17, comma 3,
decorrono  dal  verificarsi  delle  vacanze  nel  grado  superiore  e
comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri
di avanzamento ad anzianita'.".
 
          Nota all'art. 25:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  62  del d.lgs. n.
          490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  62  (Avanzamento.  Regime  transitorio).  - 1. I
          guardiamarina  dei  ruoli  speciali di tutti i Corpi aventi
          anno  di  anzianita' di grado 1999 e successivi, per essere
          promossi  al  grado superiore devono aver compiuto due anni
          di permanenza nel grado.
              2.  I  sottotenenti  di  vascello  dei  ruoli normali e
          speciali  di  tutti  i  Corpi, per essere promossi al grado
          superiore,   devono   aver   compiuto,  in  relazione  alle
          anzianita'  di  grado possedute, gli anni di permanenza nel
          grado  progressivamente  aumentati  secondo quanto previsto
          nella tabella B annessa al presente decreto.
              3.  In  fase  di  prima applicazione e comunque fino al
          2005,  il numero annuale di promozioni al grado di capitano
          di  corvetta  dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi
          della  marina  e'  fissato  in  tante  unita' quanti sono i
          tenenti  di  vascello inseriti in aliquota di valutazione e
          giudicati idonei all'avanzamento.
              4.  Nel  periodo transitorio i capitani di corvetta dei
          ruoli   speciali  devono  aver  compiuto  quattro  anni  di
          anzianita'   nel   grado   per  essere  promossi  al  grado
          superiore.
              5.  In  fase  di  prima applicazione e comunque fino al
          2005, per il ruolo normale del corpo sanitario il numero di
          promozioni  annue  da  conferire  a scelta sino al grado di
          capitano  di  vascello  e'  ripartito  tra  i ruoli in esso
          confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei
          gradi di provenienza.
              6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono
          formate   distinte   aliquote  di  valutazione  e  distinte
          graduatorie   di  merito  per  l'avanzamento  ai  gradi  di
          contrammiraglio e di capitano di vascello del ruolo normale
          del  Corpo  sanitario  nelle  quali sono compresi anche gli
          ufficiali  gia'  valutati  per  l'avanzamento  nei ruoli di
          provenienza,  indipendentemente  dall'anzianita'  acquisita
          nel nuovo ruolo.
              7.  I  capitani  di  fregata  ed  i tenenti di vascello
          provenienti  dal  ruolo farmacisti, non ancora valutati per
          l'avanzamento,  sono inseriti nell'aliquota di valutazione,
          qualora  siano  stati inclusi, i pari grado provenienti dal
          ruolo  medici aventi la medesima anzianita' da ufficiale in
          servizio permanente.
              8.  In  fase  di  prima  applicazione,  a partire dalle
          aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per
          l'avanzamento  al  grado di ammiraglio di divisione o grado
          corrispondente,   tutti   i  contrammiragli  dei  Corpi  di
          stato maggiore,  genio  navale  ed  armi  navali, aventi le
          anzianita'  minime  di  grado  previste per l'avanzamento a
          scelta dell'annessa tabella 2.
              9.  Fino  a  che  non  siano  stati  promossi  tutti  i
          contrammiragli   dei  Corpi  di  cui  al  comma  8,  aventi
          anzianita'  di  grado  antecedente  alla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  verranno  effettuate,  in
          aggiunta  alle  promozioni  a scelta, promozioni annuali ad
          anzianita'  pari  alla  differenza tra un quinto del totale
          delle  promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le
          promozioni  a scelta previste per ciascun anno dall'annessa
          tabella   2,  arrotondata  per  eccesso  qualora  inferiore
          all'unita'.
              9-bis.  Le  promozioni  annuali ad anzianita' di cui al
          precedente  comma  9 sono da attribuire secondo il previsto
          ordine   di   anzianita',   agli   ufficiali  valutati  per
          l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi
          nel  relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto
          salvo  quanto disposto dall'art. 17, comma 3, decorrono dal
          verificarsi  delle  vacanze  nel grado superiore e comunque
          non  oltre  il  1o luglio  dell'anno  cui  si riferiscono i
          quadri di avanzamento ad anzianita'.
              10.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 27 si applicano
          agli  ufficiali del Corpo di Stato maggiore appartenenti ai
          corsi  normali  che  hanno avuto inizio a partire dall'anno
          accademico  1996-1997.  Per  i sottotenenti di vascello dei
          ruoli  normali  provenienti  dai  corsi a nomina diretta ed
          aventi  anzianita'  di grado anteriore alla data di entrata
          in   vigore  del  presente  decreto,  il  nuovo  ordine  di
          anzianita'  viene  determinato  ai sensi delle disposizioni
          vigenti all'atto della nomina.
              11.  Per  l'anno  1998  sono  fatti  salvi  gli effetti
          derivanti  dall'applicazione  dell'art.  48, comma 7, della
          legge 12 novembre 1955, n. 1137".