Art. 25 Modifica all'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'.".
Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 62 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 62 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. I guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianita' di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto due anni di permanenza nel grado. 2. I sottotenenti di vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianita' di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto. 3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della marina e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 4. Nel periodo transitorio i capitani di corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianita' nel grado per essere promossi al grado superiore. 5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza. 6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio e di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianita' acquisita nel nuovo ruolo. 7. I capitani di fregata ed i tenenti di vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi, i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianita' da ufficiale in servizio permanente. 8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianita' minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dell'annessa tabella 2. 9. Fino a che non siano stati promossi tutti i contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianita' di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianita' pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unita'. 9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'. 10. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianita' di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianita' viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina. 11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 48, comma 7, della legge 12 novembre 1955, n. 1137".