Art. 27 Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda". 2. Al comma 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". 3. Al comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "27 dicembre 1995, n. 549," sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 1995, n. 549,". 4. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 65 del d.lgs. n. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente ai commi 3, 4 e 14 : "3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed . 3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a direttore di banda. 4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". "14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalla tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni". - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 1990, n. 187; si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b): "3. A decorrere dal 1o settembre 1990. quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica. b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita. esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224".