Art. 27
                      Modifica all'articolo 65
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  65  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis.  Nei  confronti dei maestri direttori delle bande musicali le
anzianita'  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5
della  legge  8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a
Direttore di banda".
  2.  Al comma 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La speciale
indennita'  e'  determinata  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.".
  3. Al comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, le parole: "27 dicembre 1995, n. 549," sono sostituite
dalle seguenti: "28 dicembre 1995, n. 549,".
  4.  All'articolo  65  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
"14-bis.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 2006 ed ove non diversamente
stabilito  dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per
i  gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli
anni,  il  quadro  di  avanzamento  e'  formato  computando  gli anni
precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".
 
          Note all'art. 27:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del d.lgs. n.
          490/97,   come   modificato  dal  decreto  qui  pubblicato,
          relativamente ai commi 3, 4 e 14 :
              "3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge
          8 agosto  1990,  n. 231 prima delle parole "ai colonnelli e
          gradi corrispondenti sono inserite le seguenti: "ai tenenti
          colonnelli ed .
              3-bis.  Nei confronti dei maestri direttori delle bande
          musicali  le  anzianita'  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma  3,  dell'art.  5  della legge 8 agosto 1990, n. 231,
          decorrono dalla data di nomina a direttore di banda.
              4.  Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
          4  dell'art.  37  e'  attribuita  una  speciale  indennita'
          commisurata  a quella definita per le massime cariche della
          pubblica  amministrazione  in attuazione di quanto disposto
          dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e'
          determinata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica".
              "14.  In relazione alle prevedibili esigenze di impiego
          di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e
          logistici  sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di
          Stato  maggiore  interforze  secondo  le procedure previste
          dall'articolo   4   del   decreto  legislativo  emanato  in
          applicazione  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e
          successive modificazioni.
              14-bis.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2006 ed ove non
          diversamente  stabilito  dalla  tabelle annesse al presente
          decreto  legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a
          scelta  non  si  effettuano  tutti  gli  anni, il quadro di
          avanzamento  e'  formato computando gli anni precedenti nei
          quali non sono state disposte promozioni".
              - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
          in   materia   di   trattamento   economico  del  personale
          militare",  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica italiana dell'11 agosto 1990, n. 187; si riporta
          il testo dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b):
              "3.  A decorrere dal 1o settembre 1990. quale ulteriore
          omogeneizzazione  stipendiale  con  le  forze  militari  di
          polizia:
                a) ai maggiori  ed  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi
          corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
          demerito  per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito
          lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita'
          di determinazione e progressione economica.
                b) ai  tenenti  colonnelli  ed  ai colonnelli e gradi
          corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
          demerito  per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito
          lo  stipendio spettante al generale di brigata con relative
          modalita'  di determinazione e progressione economica. Tale
          beneficio,  quando  entra  nel  computo  della liquidazione
          della  pensione  e  dell'indennita'  di buonuscita. esclude
          quello  previsto  all'articolo  32,  comma  9,  della legge
          19 maggio 1986, n. 224".