Art. 28 Modifica all'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3 e 4". 2. Al comma 6 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni". 3. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.".
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 68 del D. Lgs. 490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 68 (Disposizioni varie) - 1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa emanati in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessita', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra corpi di una Forza armata, prevedendo analoghi profili di carriera. 4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri' aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza armata, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della difesa. 5. Relativamente al corpo delle Capitanerie di porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali. 6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224". - Il testo dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (vedi nota all'articolo 21), e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di completamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui all'articolo 46, della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33. 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".