Art. 28
                      Modifica all'articolo 68
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, le parole: "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2,
3 e 4".
  2.  Al comma 6 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  le  parole:  "entro  due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro quattro anni".
  3.  All'articolo  68  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis.  Fermo  restando  il numero massimo degli ufficiali piloti di
complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.
224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi
di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio   e  trasmissioni
dell'Esercito,  del  Corpo  di  stato  maggiore  e  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  della  Marina  militare  puo' avvenire con le
modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.".
 
          Note all'art. 28:
              -  Si riporta il testo dell'art. 68 del D. Lgs. 490/97,
          come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  68  (Disposizioni varie) - 1. Fermi restando gli
          organici  complessivi  dei ruoli ed il numero di promozioni
          annuali   previste  dal  presente  decreto,  potra'  essere
          disposta,  senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro
          della  difesa  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, da emanare ai
          sensi  dell'articolo 17  della legge 23 agosto 1988, n. 400
          l'unificazione  dei  Corpi sanitari delle Forze armate, non
          appena   attuate   le  disposizioni  previste  nei  decreti
          legislativi  di  ristrutturazione dell'organizzazione della
          difesa  previsti  dalla  legge  28 dicembre 1995, n. 549, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Fermo restando il volume organico complessivo ed il
          numero  delle  promozioni  annuali  previsti  dal  presente
          decreto,   nell'ambito  delle  disposizioni  attuative  dei
          decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione
          della   difesa   emanati   in   applicazione   della  legge
          28 dicembre  1995,  n.  549  e  successive modificazioni ed
          integrazioni,   potra'   essere   disposta,   senza   oneri
          aggiuntivi,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo
          17  della  legge  23 agosto  1988, n. 400 l'unificazione di
          ruoli  omologhi  preposti  a  funzioni similari delle Forze
          armate  o  il  trasferimento  di funzioni da un ruolo ad un
          altro  anche di Forza armata o il trasferimento di funzioni
          da  un  ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa. Le
          dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  di  Forza armata
          risultate   in   eccedenza   al   termine   della  suddetta
          unificazione  o  trasferimento  di funzioni potranno essere
          ripartite  tra  i  ruoli  delle  Forze armate o riassegnate
          secondo  necessita', con decreto del Ministro della difesa,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  emanato,  senza  oneri
          aggiuntivi,  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
              3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed
          il  numero  di  promozioni  annuali  previsti  dal presente
          decreto,  potra'  essere  disposta, senza oneri aggiuntivi,
          con  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  l'unificazione tra corpi di una
          Forza armata, prevedendo analoghi profili di carriera.
              4.  Ai  sensi  dell'articolo 17  della  legge 23 agosto
          1988,  n.  400  con  decreto  del Ministro della difesa, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,  fermi  restando  gli  organici
          complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente
          decreto  ed  i  profili  di  carriera  tra  ruoli  omologhi
          preposti  a  funzioni  similari,  potranno essere apportate
          modifiche,   senza   oneri'   aggiuntivi,   alle  dotazioni
          organiche  dei  singoli ruoli di ogni Forza armata, al fine
          di  adeguarne  le  disponibilita'  alle  effettive esigenze
          operative,  anche  a  seguito  dell'attuazione dei predetti
          decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione
          della difesa.
              5. Relativamente al corpo delle Capitanerie di porto, i
          decreti ministeriali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati
          d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
              6.  Entro  quattro anni dalla data di entrata in vigore
          del  presente decreto e' emanato con decreto del Presidente
          della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri, un testo unico delle disposizioni
          legislative  vigenti  in  materia  di  reclutamento,  stato
          giuridico ed avanzamento degli ufficiali.
              6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali
          piloti  di  complemento  stabilito  dall'articolo 15  della
          legge   19 maggio  1986,  n.  224,  il  reclutamento  degli
          ufficiali  piloti  di  complemento  delle Armi di fanteria,
          cavalleria,     artiglieria,     genio    e    trasmissioni
          dell'Esercito,  del  Corpo  di  stato maggiore  e del Corpo
          delle  capitanerie  di  porto  della  Marina  Militare puo'
          avvenire  con  le modalita' di cui al titolo II della legge
          19 maggio 1986, n. 224".
              - Il testo dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986,
          n. 224 (vedi nota all'articolo 21), e' il seguente:
              "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti
          di    completamento    dell'esercito,    della   marina   e
          dell'aeronautica,  reclutati  in  base alla presente legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto  in  servizio,  e' determinato annualmente con la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
              2.  Agli  ufficiali  di  cui  al  precedente  comma  si
          applicano  le  norme  previste  dagli  articoli 43, 44 e 47
          della  legge  20  settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di
          cui all'articolo 46, della precitata legge, come sostituito
          dal successivo articolo 33.
              3.  Ai  medesimi  ufficiali si continuano ad applicare,
          anche  negli  anni  successivi  al  1983,  le  norme di cui
          all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".