Art. 29 Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.".
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 69 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente al comma 10: "10. Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2 della legge 1o giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di vicario generale militare e di ispettore all'atto della nomina dell'ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il vicario generale militare e gli ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate. 10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo".