Art. 29
                      Modifica all'articolo 69
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  69  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis.  In  fase  di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004,
ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano
militare  capo,  sono  inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado
superiore  i  secondi  cappellani  militari capo che abbiano maturato
complessivamente  undici  anni di anzianita' di servizio nel grado di
primo e secondo cappellano militare capo.".
 
          Nota all'art. 29:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  del  d.lgs. n.
          490/1997,  come  modificato  dal  decreto  qui  pubblicato,
          relativamente al comma 10:
              "10. Fermo  restando  l'organico  fissato  dall'art.  2
          della   legge  1o  giugno  1961,  n.  512,  possono  essere
          effettuate   nuove  designazioni  agli  uffici  di  vicario
          generale  militare  e  di  ispettore  all'atto della nomina
          dell'ordinario  militare.  Entro  sei  mesi  dalla predetta
          nomina  il  vicario  generale  militare e gli ispettori non
          confermati   ai   predetti   uffici  vengono  collocati  in
          aspettativa  per riduzione di quadri con gli stessi effetti
          giuridico-economici  previsti  per gli ufficiali pari grado
          delle Forze armate.
              10-bis. In  fase  di  prima  applicazione  e fino al 31
          dicembre  2004, ferme restando le dotazioni complessive nel
          grado  di  terzo  cappellano  militare  capo, sono inseriti
          nell'aliquota  di  avanzamento al grado superiore i secondi
          cappellani    militari    capo    che    abbiano   maturato
          complessivamente  undici anni di anzianita' di servizio nel
          grado di primo e secondo cappellano militare capo".