Art. 3
                       Modifica all'articolo 5
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Il  comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"2.  Gli  ufficiali  del  ruolo  naviganti  speciale dell'Aeronautica
nonche'  gli  ufficiali  piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato
maggiore  della  Marina  e  del Corpo delle capitanerie di porto sono
tratti:
    a)   per   concorso   per  titoli  ed  esami,  con  il  grado  di
sottotenente:
      1)  prevalentemente,  dal  personale  appartenente al ruolo dei
marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a)
del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, previo superamento
del  concorso  e  successivo  corso  finalizzato al conseguimento del
brevetto  di  pilota o navigatore militare, che non abbia superato il
ventiseiesimo anno di eta';
      2)  dagli  ufficiali  di  complemento  del ruolo naviganti, del
Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di
porto  muniti  di brevetto di pilota o di navigatore militare che non
abbiano  superato  il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due
anni di servizio;
    b)  d'autorita',  previo  parere  della  Commissione ordinaria di
avanzamento,  dagli  ufficiali  del  ruolo naviganti normale che, non
avendo  completato  gli  studi  dell'ultimo anno di corso, conseguono
comunque  il  brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi
mantengono la ferma precedentemente contratta.".
  2.  Il  comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"5.  I  candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei
concorsi  di  cui  al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a
frequentare  un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi.
L'anzianita'  relativa  e'  rideterminata  in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.".
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis.  Nel  caso  di  conseguimento  della  nomina ad ufficiale per
effetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al  personale
proveniente,   senza   soluzione   di   continuita',  dai  ruoli  del
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei
sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi
e  continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
nuova  posizione,  e'  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla
relativa   differenza,   riassorbibile   con   i   futuri  incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale.".
 
          Note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.   5 (Ufficiali   dei   ruoli  speciali). - 1. Gli
          ufficiali  dei  ruoli  speciali  delle Forze armate possono
          essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma
          2:
                a) per  concorso  per titoli ed esami con il grado di
          sottotenente:
                  1)  prevalentemente,  dal personale appartenente al
          ruolo   dei   marescialli,   in  possesso  del  diploma  di
          istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  che  non abbia
          superato  il  trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto
          dell'immissione  nel  ruolo  degli  ufficiali  abbia almeno
          cinque  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di provenienza se
          reclutato  ai  sensi  dell'art. 11, comma 1 lettera a), del
          decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero tre anni
          di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza se reclutato ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  1  lettera  b),  del predetto
          decreto legislativo;
                  2)  dagli  ufficiali di complemento che all'atto di
          immissione  nel  ruolo  speciale  abbiano  completato senza
          demerito  la  ferma  biennale  e  non  abbiano  superato il
          trenteduesimo anno di eta';
                  3)  dal  personale giudicato idoneo e non vincitore
          dei  concorsi  per  la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
          permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e
          che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta';
                  4)   dai  frequentatori  dei  corsi  normali  delle
          Accademie  Militari che non abbiano completato il secondo o
          il  terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
          in attitudine militare;
                b) a  domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
          ferma    precedentemente    contratta,    dagli   ufficiali
          frequentatori  dei  corsi  normali delle accademie militari
          che  non  abbiano  completato  il previsto ciclo formativo,
          previo  parere  favorevole  della  Commissione ordinaria di
          avanzamento  che  indica  il  ruolo di transito, valutati i
          titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione
          organica dei ruoli.
              2.   Gli   ufficiali   del   ruolo  naviganti  speciale
          dell'Aeronautica  nonche'  gli  ufficiali  piloti dei ruoli
          speciali  del  Corpo  di  stato maggiore della Marina e del
          Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
                a) per  concorso per titoli ed esami, con il grado di
          sottotenente:
                  1)  prevalentemente,  dal personale appartenente al
          ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11,
          comma  1 lettera a) del decreto-legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196, previo superamento del concorso e successivo corso
          finalizzato  al  conseguimento  del  brevetto  di  pilota o
          navigatore    militare,   che   non   abbia   superato   il
          ventiseiesimo anno di eta';
                  2)   dagli   ufficiali  di  complemento  del  ruolo
          naviganti,  del  corpo di stato maggiore della Marina e del
          corpo  delle  capitanerie  di  porto  muniti di brevetto di
          pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il
          ventottesimo  anno  di  eta'  ed abbiano almeno due anni di
          servizio;
                b) d'autorita',   previo   parere  della  Commissione
          ordinaria   di   avanzamento,  dagli  ufficiali  del  ruolo
          naviganti  normale  che,  non  avendo  completato gli studi
          dell'ultimo  anno di corso, conseguono comunque il brevetto
          di  pilota  o di navigatore militare. Gli stessi mantengono
          la ferma precedentemente contratta.
              3.  I  requisiti  di  cui  ai commi 1 e 2 devono essere
          posseduti,   se   non  diversamente  stabilito,  alla  data
          indicata nei rispettivi bandi di concorso.
              4.   Gli  ufficiali  di  complemento  ed  il  personale
          appartenente  al  ruolo dei marescialli possono partecipare
          ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  limitatamente a quelli
          concernenti  il  Corpo  o  il  ruolo  o  la  categoria o la
          specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della
          Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto   vengono   definite   le
          corrispondenze   occorrenti   per   la   partecipazione  ai
          precedenti concorsi.
              5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
          merito  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono nominati
          sottotenenti  ed ammessi a frequentare un corso applicativo
          di  durata  non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa
          e'  rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
          nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
          graduatoria di fine corso.
              6.   I   frequentatori   che   non   superino  i  corsi
          applicativi:
                a) se   provenienti   dal   ruolo   dei  marescialli,
          rientrano  nella  categoria  di  provenienza. Il periodo di
          durata  del  corso  e' in tali casi computato per intero ai
          fini dell'anzianita' di servizio;
                b) se  provenienti  dal  complemento,  completano  la
          ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in
          congedo;
                c) se   provenienti   dai   frequentatori  dei  corsi
          normali,   completano   la  ferma  eventualmente  contratta
          ovvero,  se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in
          congedo;
                d) se  provenienti  dalla vita civile, sono collocati
          in  congedo  a  meno che non debbano assolvere o completare
          gli obblighi di leva.
              6-bis.  Nel  caso  di  conseguimento  della  nomina  ad
          ufficiale  per  effetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  al  personale  proveniente,  senza  soluzione di
          continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal
          ruolo  dei  marescialli,  dal ruolo dei sergenti ovvero dai
          volontari   di  truppa,  qualora  gli  emolumenti  fissi  e
          continuativi   in   godimento   siano  superiori  a  quelli
          spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno
          personale  pari alla relativa differenza, riassorbibile con
          i  futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione
          di  carriera  o  per  effetto  di  disposizioni normative a
          carattere generale".
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate",  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio
          1995  -  serie  generale  -  n.  122;  si  riporta il testo
          dell'art. 11, comma 1, lettera a):
              "Art.  11. - 1. Il  personale del ruolo dei marescialli
          dell'Esercito   (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  della
          Marina  e  dell'Aeronautica,  in  rapporto alle consistenze
          degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
                a) per  il  70%  dei  posti  disponibili in organico,
          dagli  allievi  delle  rispettive scuole sottufficiali. Gli
          allievi  sono  reclutati  con  ferma  di  anni  due tramite
          concorsi banditi con decreto ministeriale;".