Art. 30
                      Modifica all'articolo 70
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  All'articolo  70  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis.   A   decorrere   dal   nuovo   ciclo   formativo,  stabilito
dall'articolo  28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non
si  applicano  l'articolo  8, comma terzo, del regio decreto-legge 28
gennaio  1935,  n.  314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4
aprile 1985, n. 123.".
 
          Note all'art. 30:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  70  del  d.lgs. n.
          490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  70. [Norme  che  (non,  n.d.r.)  si applicano al
          personale  delle  Forze  armate].  - 1. Non si applicano al
          personale delle Forze armate:
                a) l'art. 41, paragrafo A), lettere a), b) e c) della
          legge 8 luglio 1926, n. 1178;
                b) gli  articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2
          e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
                c) gli  articoli  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
          14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30,
          31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192
          nonche'  il  titolo II capi VI, VII e VIII, il titolo III e
          le  tabelle  1,  2,  3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n.
          1137;
                d) l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;
                e) gli  articoli  37,  comma 7, secondo periodo, e 46
          della legge 20 settembre 1980, n. 574;
                f) gli  articoli  54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3,
          della legge 10 maggio 1983, n. 212;
                g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123;
                h) gli  articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e
          quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
                i) l'art.  5,  comma  3, lettera b), secondo periodo,
          della legge 8 agosto 1990, n. 231;
                j) gli  articoli  1,  comma 6, secondo periodo, e 13,
          comma  1,  e  le  tabelle  A, B e C della legge 27 dicembre
          1990, n. 404.
              2. Al  personale  di  cui  al  comma  1  non si applica
          altresi'   ogni   altra   norma  incompatibile  con  quelle
          contenute nel presente decreto.
              3. Agli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  non si
          applicano le disposizioni di cui al comma 1.
              3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito
          dall'art.    28    per   i   frequentatori   dell'accademia
          Aeronautica,  non  si applicano l'art. 8, comma 3 del regio
          decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'art. 6. comma 2,
          della legge 4 aprile 1985, n. 123".
              - Il  regio  decreto  legge  28  gennaio  1935, n. 314,
          recante  "Approvazione delle norme relative al reclutamento
          ed    all'avanzamento    degli    ufficiali   della   regia
          aeronautica",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  del 10 aprile 1935, n. 84; si riporta
          il testo dell'art. 8, terzo comma:
              "Pero'  per  gli  aspiranti,  che alla fine dell'ultimo
          anno  di  corso  della  scuola dovessero sostenere esami di
          riparazione,  l'anzianita'  di sottotenente sara' diminuita
          del  periodo  di  tempo  intercorso  tra la chiusura di una
          sessione e l'altra di esame".
              - La  legge 4 aprile 1985, n. 123, recante "Nuove norme
          per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
          effettivo   dell'Arma   aeronautica,   ruolo  servizi",  e'
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  dell'11  aprile  1985, n. 86; si riporta il testo
          dell'art. 6, secondo comma:
              "L'anzianita'    assoluta   decorre   dalla   data   di
          conferimento   della   qualifica  di  aspirante  ufficiale.
          Tuttavia,  per  gli  allievi  che  alla fine del terzo anno
          debbano   sostenere   esami  di  riparazione,  l'anzianita'
          assoluta  e'  diminuita  del periodo di tempo intercorrente
          tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione
          di esami.".