Art. 30 Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'articolo 28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non si applicano l'articolo 8, comma terzo, del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4 aprile 1985, n. 123.".
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 70 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 70. [Norme che (non, n.d.r.) si applicano al personale delle Forze armate]. - 1. Non si applicano al personale delle Forze armate: a) l'art. 41, paragrafo A), lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178; b) gli articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonche' il titolo II capi VI, VII e VIII, il titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; d) l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52; e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574; f) gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3, della legge 10 maggio 1983, n. 212; g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123; h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224; i) l'art. 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231; j) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404. 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresi' ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 3. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'art. 28 per i frequentatori dell'accademia Aeronautica, non si applicano l'art. 8, comma 3 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'art. 6. comma 2, della legge 4 aprile 1985, n. 123". - Il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, recante "Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1935, n. 84; si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma: "Pero' per gli aspiranti, che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianita' di sottotenente sara' diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame". - La legge 4 aprile 1985, n. 123, recante "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 aprile 1985, n. 86; si riporta il testo dell'art. 6, secondo comma: "L'anzianita' assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianita' assoluta e' diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.".