Art. 32
      Modifica ai quadri I, II, III, IV, V, VI della tabella 2
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Ai  quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto
legislativo   30  dicembre  1997,  n.  490,  alla  riga  "tenente  di
vascello", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono
soppresse.
  2.  Ai  quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto
legislativo  30  dicembre  1997,  n. 490, alla riga: "guardiamarina",
colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse.
  3.  Il quadro I della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n.  490,  e'  sostituito  dal  corrispondente quadro
allegato al presente decreto legislativo.
  4. Il quadro IV della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n.  490,  e'  sostituito  dal  corrispondente quadro
allegato al presente decreto legislativo.
  5. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, alla riga: "sottotenente di vascello", colonna
8,  dopo le parole: "conseguire la laurea" inserire la titolazione di
nota "j".
  6. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30
dicembre  1997, n. 490, come modificato dall'articolo 17, della legge
30 novembre 1998, n. 413, dopo la nota: "i" inserire la seguente:
"j  Sono  esclusi  gli  ufficiali  arruolati a norma dell'articolo 4,
comma 5, del presente decreto legislativo.".
 
          Nota all'art. 32:
              - La   legge   30   novembre   1998.  n.  413,  recante
          "Rifinanziamento    degli    interventi   per   l'industria
          cantieristica  ed armatoriale ed attuazione della normativa
          comunitaria  di  settore",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1998, n.
          283; si riporta il testo dell'art. 17:
              "Art.  17. - 1. Allo  scopo  di  far  fronte alle nuove
          incombenze  assegnate al Corpo delle capitanerie di porto -
          Guardia  costiera,  l'organico  degli  ufficiali  del ruolo
          normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito
          dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490, e'
          incrementato  di  26  unita',  suddivise  come  di  seguito
          indicato:
                a) n. 1 contrammiraglio;
                b) n. 4 capitani di vascello;
                c) n. 7 capitani di fregata;
                d) n. 3 capitani di corvetta;
                e) n. 6 tenenti di vascello;
                f) n. 5 sottotenenti di vascello.
              2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  allegata  al decreto
          legislativo  30 dicembre  1997,  n.  40 e' sostituita dalla
          tabella  allegata alla presente legge. Per il conseguimento
          dell'incremento  di  organico  di  cui  al  comma  1  in un
          biennio,  per  due  anni e' consentito il superamento delle
          immissioni  annuali  nei  ruoli  normali,  come determinate
          dall'art.  6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997
          per un numero non superiore a 20 unita'.
              3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per
          l'anno  1999  e  di  lire  1.685  milioni annue a decorrere
          dall'anno 2000".