Art. 32 Modifica ai quadri I, II, III, IV, V, VI della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga "tenente di vascello", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse. 2. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "guardiamarina", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse. 3. Il quadro I della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo. 4. Il quadro IV della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo. 5. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "sottotenente di vascello", colonna 8, dopo le parole: "conseguire la laurea" inserire la titolazione di nota "j". 6. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 17, della legge 30 novembre 1998, n. 413, dopo la nota: "i" inserire la seguente: "j Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto legislativo.".
Nota all'art. 32: - La legge 30 novembre 1998. n. 413, recante "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1998, n. 283; si riporta il testo dell'art. 17: "Art. 17. - 1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' incrementato di 26 unita', suddivise come di seguito indicato: a) n. 1 contrammiraglio; b) n. 4 capitani di vascello; c) n. 7 capitani di fregata; d) n. 3 capitani di corvetta; e) n. 6 tenenti di vascello; f) n. 5 sottotenenti di vascello. 2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 40 e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni e' consentito il superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 per un numero non superiore a 20 unita'. 3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".