Art. 35 Termini di decorrenza 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 16-bis, 17, comma 3, l8, 22 e 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino