Art. 35
                        Termini di decorrenza

  1.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2,
16-bis,  17,  comma  3,  l8,  22 e 24 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1998.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 giugno 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino