Art. 4 Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "un decimo e un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un nono e un decimo".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 6 (Alimentazione dei ruoli) - 1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico".