Art. 4
                       Modifica all'articolo 6
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al  comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, le parole: "un decimo e un dodicesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "un nono e un decimo".
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  6 (Alimentazione dei ruoli) - 1. Il numero degli
          ufficiali  da  immettere  annualmente  nei  ruoli normali e
          speciali  non  puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze
          esistenti   nell'organico   complessivo   degli   ufficiali
          inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e
          un decimo del predetto organico".