Art. 5 Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.". 2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 7 (Obblighi di servizio) - 1. Gli allievi delle accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e del-" l'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta. 7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo intemaziobale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma. 8-bis. Agli ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito della Marina e dell' Aeronatica ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912". - La legge 22 dicembre 1980, n. 912, recante "Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario del-"l'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1981, n. 3, si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4: "Art. 2. Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare". "Art. 3. Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta delle competenti direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria. L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, e' tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente art. 2, aumentato dell'anno di proroga ottenuto". "Art. 4. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare".