Art. 5
                       Modifica all'articolo 7
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Il  comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"8.  Gli  ufficiali  in  servizio permanente ammessi a frequentare il
corso  di  qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche'
corsi  di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una
ferma  di  anni  cinque  che  decorre  dalla data di inizio dei corsi
stessi.  Detto  periodo  e'  aggiuntivo  rispetto al periodo di ferma
eventualmente  in  atto e non opera nel caso di mancato superamento o
di  dimissioni  dal  corso.  Gli ufficiali in servizio permanente che
siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in
campo  internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la
durata   dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data  di  assunzione
dell'incarico,  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente
in  atto.  Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  corsi  di elevato livello
tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.".
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina
e  dell'Aeronautica,  ammessi  ai  corsi  di  specializzazione presso
facolta'  universitarie  per  i  quali  opera la riserva di posti per
esigenze  dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi
gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.".
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 del citato decreto
          legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  7  (Obblighi di servizio) - 1. Gli allievi delle
          accademie  militari  hanno  l'obbligo di contrarre all'atto
          dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
              2.  All'atto  dell'ammissione  al terzo anno di corso i
          frequentatori     dei    corsi    normali    dell'Accademia
          dell'Esercito,  della  Marina  e  del-" l'Aeronautica hanno
          l'obbligo  di  contrarre una ferma di nove anni che assorbe
          quella da espletare.
              3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
                a) dieci  anni  per gli iscritti a corsi di laurea di
          cinque anni di durata;
                b) undici  anni per gli iscritti a corsi di laurea di
          sei anni di durata;
                c) quattordici  anni  per  gli  appartenenti al ruolo
          naviganti normale dell'Aeronautica.
              4.  I  frequentatori dei corsi normali delle accademie,
          qualora   fruiscano   delle   eventuali   proroghe  per  il
          completamento  del  ciclo  formativo,  hanno  l'obbligo  di
          contrarre  una ulteriore ferma di durata pari al periodo di
          proroga concesso.
              5.  Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi
          4  e  5,  e  dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso
          applicativo  hanno  l'obbligo  di  contrarre  una  ferma di
          cinque  anni  decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla
          scadenza della precedente ferma.
              6.  Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma
          2,  lettera  a),  hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
          dodici  anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe
          la ferma precedentemente contratta.
              7.  Le  ferme per dodici anni contratte dagli allievi o
          ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di
          transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
              8.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi a
          frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
          traffico   aereo   nonche'   corsi   di   elevato   livello
          tecnico-professionale  sono  vincolati ad una ferma di anni
          cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
          Detto  periodo  e'  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
          eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel caso di mancato
          superamento  o  di  dimissioni  dal corso. Gli ufficiali in
          servizio   permanente   che  siano  destinati  a  ricoprire
          incarichi    particolarmente    qualificanti    in    campo
          intemaziobale  sono vincolati ad una ferma pari a due volte
          la  durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data di
          assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
          ferma  eventualmente  in  atto.  Il  Ministro  della difesa
          definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
          e gli incarichi di cui al presente comma.
              8-bis.  Agli ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito
          della  Marina  e  dell'  Aeronatica  ammessi  ai  corsi  di
          specializzazione  presso facolta' universitarie per i quali
          opera la riserva di posti per esigenze dell'amministrazione
          della  difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e
          4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912".
              -  La legge 22 dicembre 1980, n. 912, recante "Obblighi
          di  servizio  per  gli ufficiali in servizio permanente del
          servizio  sanitario  del-"l'Esercito  e  dei corpi sanitari
          della  Marina  e  dell'Aeronautica",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta    Ufficiale   della   Repubblica   italiana   del
          5 gennaio 1981, n. 3, si riporta il testo degli articoli 2,
          3 e 4:
              "Art.  2.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente del
          servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della
          Marina  e  dell'Aeronautica  che  vengono  ammessi,  previa
          domanda,    su    designazione    e    per    le   esigenze
          dell'amministrazione,  ai  corsi  di specializzazione delle
          facolta'  mediche  universitarie,  sono tenuti ad assumere,
          all'atto  dell'iscrizione  alla scuola di specializzazione,
          l'obbligo  di  rimanere  in servizio per un periodo di anni
          pari  a  due volte e mezzo il numero di anni prescritto per
          il  conseguimento  della specializzazione. Il vincolo della
          ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata
          dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di
          precedente ferma contratta, ancora da espletare".
              "Art.  3.  Gli  ufficiali di cui al precedente articolo
          devono  conseguire  il  diploma di specializzazione entro i
          limiti  di  tempo  previsti per il rispettivo corso legale,
          con   possibilita'   di   fruire   dell'eventuale  sessione
          straordinaria dell'ultimo anno accademico.
              Il  Ministro  della difesa ha facolta' di concedere, su
          proposta   delle   competenti  direzioni  generali  per  il
          personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute
          o  di  forza maggiore  non  possa  conseguire il diploma di
          specializzazione  entro  il  termine  di  cui al precedente
          comma,  una  proroga  della  durata  di  un anno accademico
          comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
              L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, e'
          tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio
          per  un  periodo  di anni pari al vincolo residuo di cui al
          precedente   art.   2,   aumentato   dell'anno  di  proroga
          ottenuto".
              "Art.  4.  Gli  ufficiali  che  alla data di entrata in
          vigore della presente legge siano gia' iscritti ad un corso
          di  specializzazione,  su  designazione  e  per le esigenze
          dell'amministrazione,  sono  tenuti a contrarre, all'inizio
          del  primo  anno  accademico successivo alla predetta data,
          l'obbligo  di  rimanere  in servizio per un periodo di anni
          pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi
          previsto   per   il  conseguimento  della  specializzazione
          stessa.   Il   vincolo  di  ferma  decorre  dalla  data  di
          assunzione  dello  stesso  e  la  sua  durata  e' aumentata
          dell'eventuale   residuo   periodo   di   precedente  ferma
          contratta, ancora da espletare".