Art. 6
                      Modifica all'articolo 12
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Alla  lettera  c)  del  comma  5  dell'articolo  12 del decreto
legislativo  30  dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli ufficiali del
rispettivo  ruolo."  sono  sostituite  dalle seguenti: "gli ufficiali
della rispettiva Arma o Corpo.".
  2.  Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  l'ultimo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Sono
obbligatoriamente   consultati   dalle   commissioni   superiori   di
avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della
difesa  quando  le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata
diversa  da  quella  di  appartenenza,  in servizio presso gli organi
dell'area  centrale  tecnico  amministrativa,  il  sottocapo di stato
maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di
forza  armata  diversa  da quella di appartenenza, in servizio presso
gli organi interforze dell'area tecnico operativa.".
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori
          di  avanzamento).  -  1.  Per  la  valutazione  dei Maggior
          generali   e  gradi  corrispondenti  e'  costituita  presso
          ciascuna  Forza  Armata  una  commissione di vertice di cui
          fanno  parte  i medesimi membri della commissione superiore
          d'avanzamento.
              2.  Il  Capo  di  stato Maggiore della difesa assume la
          presidenza di ciascuna commissione di vertice ed il Capo di
          Stato  Maggiore  di  Forza  Armata ne assume la funzione di
          vice presidente.
              3.    La    commissione    superiore   di   avanzamento
          dell'Esercito e' composta:
                a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
                b) dai  Tenenti  Generali che ricoprano le cariche di
          Comandante   delle  Forze  Operative  Terrestri,  Ispettore
          Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;
                c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che
          abbiano  espletato  o  stiano  espletando  le  funzioni del
          grado,  che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b)
          o  quella  di  Capo  del Corpo degli ingegneri, nonche' dal
          Sottocapo  di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso
          nei tre suddetti Tenenti Generali;
                d) dall'ufficiale  generale  piu'  elevato in grado e
          piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
          ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
                e) dall'ufficiale   piu'  elevato  in  grado  e  piu'
          anziano  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, ove non
          ricopra  l'incarico  di  ispettore  logistico,  qualora  si
          tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
              4. La commissione superiore di avanzamento della Marina
          e' composta:
                a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;
                b) dall'Ammiraglio  di  squadra piu' anziano in ruolo
          che non sia Capo di Stato Maggiore;
                c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati
          preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
          capo di dipartimento militare marittimo;
                d) dall'ufficiale Ammiraglio piu' elevato in grado, o
          piu'  anziano,  del  Corpo  del  genio navale, o delle armi
          navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
          di  porto,  quando  la  valutazione  riguardi ufficiali del
          rispettivo corpo.
              5.    La    commissione    superiore   di   avanzamento
          dell'Aeronautica e' composta:
                a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
                b) dai  quattro Generali di squadra area piu' anziani
          in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a)
          e  che  siano  o  siano stati preposti al comando operativo
          delle  forze  aeree  o a comandi di grande unita' ovvero ad
          alto  comando  di  vertice  nei  settori operativo, tecnico
          logistico o addestrativo;
                c) dall'ufficiale  generale  piu' elevato in grado, o
          piu'  anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del
          corpo  del  genio aeronautico, o del corpo di commissariato
          aeronautico,  o  del corpo sanitario aeronautico, quando la
          valutazione  riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o
          Corpo.
              6.  Il  segretario generale del Ministero della difesa,
          ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui
          il   segretario  generale  rivesta  qualifica  dirigenziale
          civile,  partecipa,  quale  componente, alla commissione di
          vertice  della Forza Armata di appartenenza, sempre che non
          vi  faccia  gia'  parte  ai  sensi  dei  commi  3, 4, 5. E'
          obbligatoriamente  consultato  dalle commissioni di vertice
          allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata
          diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti.
              7.  Il  vice segretario generale militare del Ministero
          della  difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della
          difesa  partecipano,  quali  componenti,  alle  commissioni
          superiori    di   avanzamento   della   Forza   Armata   di
          appartenenza,  sempre  che  non  vi facciano gia' parte, ai
          sensi  dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati
          dalle   commissioni   superiori  di  avanzamento:  il  vice
          segretario  generale  militare  del  Ministero della difesa
          quando  le  commissioni  valutino  gli  ufficiali  di forza
          armata  diversa  da  quella  di  appartenenza,  in servizio
          presso    gli    organi    dell'area    centrale    tecnico
          amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa
          quando  le  commissioni  valutino  gli  ufficiali  di forza
          armata  diversa  da  quella  di  appartenenza,  in servizio
          presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.
              8.  Assume la presidenza della commissione superiore di
          avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in
          caso  di  assenza  o  di impedimento, il tenente generale o
          grado  corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di
          anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
              9.   Relativamente  alla  valutazione  degli  ufficiali
          dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13
          della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e  successive
          modificazioni".