Art. 6 Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.". 2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1. Per la valutazione dei Maggior generali e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza Armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento. 2. Il Capo di stato Maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente. 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi; c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti Generali; d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di ispettore logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma. 4. La commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina; b) dall'Ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore; c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; d) dall'ufficiale Ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo. 5. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica; b) dai quattro Generali di squadra area piu' anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti al comando operativo delle forze aeree o a comandi di grande unita' ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del corpo del genio aeronautico, o del corpo di commissariato aeronautico, o del corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 6. Il segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui il segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti. 7. Il vice segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. 8. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il tenente generale o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti. 9. Relativamente alla valutazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".