Art. 7
                      Modifica all'articolo 13
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Alla  lettera  c)  del  comma  3  dell'articolo  13 del decreto
legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,  le parole: "ufficiali del
rispettivo  ruolo."  sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della
rispettiva Arma o Corpo.".
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del citato
          decreto   legislativo   30  dicembre  1997,  n.  490,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  13  (Commissioni ordinarie). - 1. La commissione
          ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta:
                a) da un tenente generale, che la presiede;
                b) da un maggior generale;
                e) da  cinque colonnelli del ruolo normale delle armi
          di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
                d) da  un  colonnello  dell'Arma  dei trasporti e dei
          materiali  o  dei  Corpi,  quando  la  valutazione riguardi
          ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
                e) da  un  colonnello dei ruoli speciali delle Armi o
          dei  Corpi  quando  la  valutazione  riguardi ufficiali dei
          predetti ruoli.
              2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina
          e' composta:
                a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
                b) da  quattro  ufficiali  ammiragli  o  capitani  di
          vascello;
                c) da  un ufficiale di grado non inferiore a capitano
          di  vascello  del  Corpo  del  genio  navale,  o delle armi
          navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
          di  porto,  quando  la  valutazione  riguardi ufficiali del
          rispettivo Corpo.
              3.    La    commissione    ordinaria   di   avanzamento
          dell'Aeronautica e' composta:
                a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;
                b) da  quattro  ufficiali  generali  o colonnelli del
          ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
                c) da   un   ufficiale   di  grado  non  inferiore  a
          colonnello   del   ruolo   normale   delle  armi  dell'Arma
          aeronautica,   del   Corpo  del  genio  aeronautico,  o  di
          commissariato  aeronautico  o sanitario aeronautico, quando
          la  valutazione  riguardi ufficiali della rispettiva Arma o
          Corpo.
              4.  Alle  commissioni  ordinarie partecipa il direttore
          generale  detta  direzione generale del personale militare,
          esprimendo  parere  sull'idoneita' all'avanzamento. In caso
          di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un
          ufficiale  di  grado  non inferiore a colonnello, destinato
          alla  direzione  generale,  possibilmente appartenente alla
          medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
              5.  In  caso di assenza o di impedimento del presidente
          assume  la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed,
          a parita' di grado, il piu' anziano.
              6.   Relativamente  alla  valutazione  degli  ufficiali
          dell'Arma  dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge
          12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".