Art. 7 Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 13 (Commissioni ordinarie). - 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un tenente generale, che la presiede; b) da un maggior generale; e) da cinque colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli. 2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo. 3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un generale di squadra aerea, che la presiede; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore generale detta direzione generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare. 5. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano. 6. Relativamente alla valutazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".