Art. 8 Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "Non puo' essere valutato per l'avanzamento" sono sostituite dalle seguenti: "Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento". 2. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio permanente" sono soppresse.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata".