Art. 8
                      Modifica all'articolo 14
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n. 490, le parole "Non puo' essere valutato per l'avanzamento"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Non   puo'  essere  inserito
nell'aliquota di avanzamento".
  2.  Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, le parole: "in servizio permanente" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del citato
          decreto   legislativo   30  dicembre  1997,  n.  490,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.   14   (Aliquote  di  ruolo  e  impedimenti  alla
          valutazione).  -  1.  L'ufficiale,  per essere valutato per
          l'avanzamento  ad  anzianita'  o  a  scelta,  deve trovarsi
          compreso  in  apposite  aliquote  di  ruolo,  salvo  che il
          presente decreto non disponga altrimenti.
              2.   Non   puo'   essere   valutato  per  l'avanzamento
          l'ufficiale   che  ricopra  la  carica  di  Ministro  o  di
          Sottosegretario di Stato.
              3.   Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota  di
          avanzamento  l'ufficiale  che  sia  rinviato  a  giudizio o
          ammesso  ai  riti  alternativi  per  delitto non colposo, o
          sottoposto   a   procedimento  disciplinare  da  cui  possa
          derivare  una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego
          o  dalle  funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa
          per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non  inferiore  a
          sessanta giorni.
              4.  Il  personale militare che sia stato condannato con
          sentenza  definitiva  ad  una pena non inferiore a due anni
          per  delitto  non  colposo  compiuto mediante comportamenti
          contrari  ai  doveri  di  fedelta'  alle istituzioni ovvero
          lesivi  del  prestigio  dell'amministrazione  o  dell'onore
          militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
              5.   Quando  eccezionalmente  le  autorita'  competenti
          ritengano  di  non  poter  addivenire  alla  pronuncia  del
          giudizio   sull'avanzamento,   sospendono  la  valutazione,
          indicandone  i  motivi. All'ufficiale e' data comunicazione
          della  sospensione  della  valutazione  e  dei  motivi  che
          l'hanno determinata".