Art. 9 Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Commissione superiore e la Commissione ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione superiore, la Commissione ordinaria ed i superiori gerarchici" e le parole "legge 27 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole "legge 28 dicembre 1995".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori). - 1. La commissione di vertice, la commissione superiore, la commissione ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale".