Art. 9
                      Modifica all'articolo 15
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1.  Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  le  parole:  "Commissione superiore e la Commissione
ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione superiore, la
Commissione  ordinaria  ed i superiori gerarchici" e le parole "legge
27  dicembre  1995"  sono  sostituite dalle parole "legge 28 dicembre
1995".
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15 del decreto
          legislativo  30  dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.   15   (Elementi   di   giudizio.  Documentazione
          caratteristica   e   matricolare.   Pareri   facoltativi  e
          obbligatori).   -   1.   La   commissione  di  vertice,  la
          commissione   superiore,  la  commissione  ordinaria  ed  i
          superiori  gerarchici  esprimono i giudizi sull'avanzamento
          sulla  base  degli elementi risultanti dalla documentazione
          caratteristica  e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto
          della   presenza   dei   particolari   requisiti   previsti
          dall'articolo   8  e  dell'eventuale  frequenza  del  corso
          superiore  di  Stato  Maggiore  Interforze,  istituito  con
          decreto  legislativo  emanato  in  applicazione della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.
              2.  Nelle  valutazioni  degli ufficiali del Corpo delle
          capitanerie  di porto aventi grado non inferiore a capitano
          di  vascello  le competenti commissioni esprimono i giudizi
          sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
          da  uno  speciale  rapporto  informativo  del Ministero dei
          trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi
          d'istituto di competenza di tale amministrazione.
              3.   Le  commissioni  hanno  facolta'  di  interpellare
          qualunque  superiore  di  grado,  in  servizio, che abbia o
          abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale".